Art. 5. Criteri di valutazione per la categoria festival 1. La valutazione quantitativa delle domande per la categoria festival di cui all'Art. 2, comma 2, lettera a), e' effettuata su dati oggettivi forniti dai soggetti proponenti, con riferimento all'attivita' svolta nell'anno precedente e tiene conto dell'effettivo volume di attivita' relativamente a: a) elementi impiegati a carico del soggetto che presenta la domanda da 0 a 5 punti; b) oneri sociali pagati da 0 a 5 punti; c) spettacoli e/o concerti prodotti 1 punto per ogni produzione fino ad un massimo di 7 punti; d) numero delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti; e) spettatori, da bordero', delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti; f) incassi, da bordero', delle rappresentazioni e/o concerti da 0 a 7 punti; g) numero delle iniziative collaterali attinenti al settore di appartenenza e in rapporto con il territorio da 0 a 3 punti; h) numero degli artisti residenti in Umbria nel caso in cui se ne preveda l'utilizzo da 0 a 5 punti; i) contributi da parte del Ministero per i beni culturali e le attivita' culturali e/o dell'Unione europea da 0 a 4 punti. 2. La valutazione qualitativa e' effettuata in riferimento all'attivita' da svolgere e tiene conto del: a) progetto triennale e sua coerenza con gli obiettivi del piano regionale per lo spettacolo da 0 a 6 punti; b) progetto per l'anno di competenza, con specifico riferimento alle produzioni previste da 0 a 10 punti; c) progetto di promozione e formazione del pubblico da 0 a 5 punti; d) direzione artistica da 0 a 9 punti; e) struttura organizzativa da 0 a 3 punti; f) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival umbri da 0 a 5 punti; g) eventuali coproduzioni con altre compagnie, teatri, istituzioni musicali, festival non umbri da 0 a 5 punti; h) valutazione da parte della critica da 0 a 7 punti.