Art. 3.
                      Modalita' di applicazione
    1.  Gli  interessati, entro il 30 settembre, devono far pervenire
al comune in cui ha sede la scuola la domanda di contributi corredata
dei documenti e certificazioni, di cui al presente articolo, ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
      a) l'atto costitutivo e lo statuto dell'ente gestore;
      b) la precisazione del numero delle sezioni istituite;
      c) l'elenco nominativo degli alunni iscritti alla scuola con la
relativa data di nascita;
      d) il  calendario  annuale  e  l'orario  di funzionamento della
scuola;
      e)  la  copia  dell'autorizzazione  del dirigente scolastico al
funzionamento   della   scuola  dell'infanzia  (se  vigilata)  e  del
direttore  generale  dell'ufficio  scolastico regionale per il Molise
(se   dell'infanzia   paritaria);   o   del   decreto  del  Ministero
dell'istruzione (se primaria paritaria);
      f) la copia delle nomine degli insegnanti in servizio;
      g)  il  verbale di nomina degli organi collegiali della scuola,
fatta eccezione per le scuole formate da meno di 3 sezioni.
    2.  Gli  Enti gestori inviano alla Regione copia della domanda di
contributo unitamente all'elenco degli alunni della scuola.
    3. Entro il 15 ottobre i comuni inviano al competente assessorato
regionale le schede riepilogative con il numero degli alunni.
    4.  Ogni variazione che si verifichi durante l'anno scolastico in
merito   alla   documentazione   di   cui   al  comma precedente,  va
tempestivamente comunicata al comune.
    5.  Entro  tre  mesi dalla chiusura dell'anno scolastico gli enti
beneficiari  sono  tenuti  a  rendicontare  al  comune  l'impiego del
contributo regionale dell'anno precedente.