Art. 11.
    1.  L'Art.  12  della legge regionale n. 1/2003 e' sostituito dal
seguente:
    «Art.  12.  (Accertamento).  - 1. Il controllo del rispetto della
presente  normativa  e'  demandato  ai funzionari provinciali addetti
alle   funzioni   amministrative  di  cui  all'Art.  19  del  decreto
legislativo  18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'Art. 20 del decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, e successive modificazioni e di
integrazioni.
    2.  Per  l'assolvimento  dei  loro compiti i funzionari di cui al
comma 1 possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di gestione
della  discarica  e  negli altri luoghi ove devono essere custoditi i
registri  e  la  documentazione inerente a tale attivita', al fine di
procedere  all'ispezione  dei  luoghi ed alla verifica della relativa
documentazione.
    3.  I  medesimi  funzionari,  qualora  nel corso dell'ispezione o
della  verifica  riscontrino  inosservanze  di  obblighi  regolati da
disposizioni  di  legge concernenti tributi diversi da quello oggetto
della  presente  legge,  sono  tenuti  a  comunicarle alla guardia di
finanza secondo le modalita' previste dall'Art. 36, ultimo comma, del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni ed integrazioni.
    4. Ai sensi del comma 33, ultimo periodo, dell'Art. 3 della legge
28 dicembre  1995,  n.  549,  la  guardia  di  finanza  coopera con i
funzionari  provinciali  per  l'acquisizione  ed il reperimento degli
elementi  utili  ai  fini  dell'accertamento  dell'imposta  e  per la
repressione   delle   connesse   violazioni  procedendo,  di  propria
iniziativa   o  su  richiesta  della  Regione  o  delle  province  di
Campobasso  e  Isernia, nei modi e con le facolta' di cui all'Art. 63
del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(Istituzione   e  disciplina  dell'imposta  sul  valore  aggiunto)  e
successive modificazioni e integrazioni.
    5.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1 redigono apposito processo
verbale  di  constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni
di legge violate e le relative sanzioni.
    Il  processo  verbale  e'  notificato  agli  interessati mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
    L'originale  del  provvedimento  deve essere trasmesso, corredato
della  relata  di  notifica  al  trasgressore,  al servizio politiche
finanziarie  e tributarie della Regione, entro il quindicesimo giorno
successivo all'avvenuta notifica.
    6.  L'applicazione  di  quanto disposto all'Art. 11 e' demandata,
oltre che alle province, all'ARPAM ed al Corpo forestale dello Stato,
che,  ove  individuino  discariche  abusive  o  illeciti equivalenti,
provvedono  a  comunicare  alla  provincia  competente  gli  elementi
necessari  per  l'accertamento  del  tributo dovuto e la comminatoria
delle  relative  sanzioni.  Nei  casi  in  cui  non risulti possibile
determinare  con  esattezza il momento del conferimento in discarica,
il  quantitativo dei rifiuti conferiti e la qualita' degli stessi, si
applicano  le  presunzioni previste all'Art. 12-bis. Per le finalita'
di  cui  al  presente  comma la  giunta  regionale  promuove forme di
collaborazione   tra   le   province  e  le  questure  ed  i  comandi
territoriali dei Carabinieri».