Art. 11. 1. L'Art. 12 della legge regionale n. 1/2003 e' sostituito dal seguente: «Art. 12. (Accertamento). - 1. Il controllo del rispetto della presente normativa e' demandato ai funzionari provinciali addetti alle funzioni amministrative di cui all'Art. 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e di cui all'Art. 20 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e di integrazioni. 2. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari di cui al comma 1 possono accedere nei luoghi adibiti all'esercizio di gestione della discarica e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente a tale attivita', al fine di procedere all'ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. 3. I medesimi funzionari, qualora nel corso dell'ispezione o della verifica riscontrino inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di legge concernenti tributi diversi da quello oggetto della presente legge, sono tenuti a comunicarle alla guardia di finanza secondo le modalita' previste dall'Art. 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Ai sensi del comma 33, ultimo periodo, dell'Art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni procedendo, di propria iniziativa o su richiesta della Regione o delle province di Campobasso e Isernia, nei modi e con le facolta' di cui all'Art. 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) e successive modificazioni e integrazioni. 5. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale di constatazione, contenente gli estremi delle disposizioni di legge violate e le relative sanzioni. Il processo verbale e' notificato agli interessati mediante raccomandata con avviso di ricevimento. L'originale del provvedimento deve essere trasmesso, corredato della relata di notifica al trasgressore, al servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, entro il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta notifica. 6. L'applicazione di quanto disposto all'Art. 11 e' demandata, oltre che alle province, all'ARPAM ed al Corpo forestale dello Stato, che, ove individuino discariche abusive o illeciti equivalenti, provvedono a comunicare alla provincia competente gli elementi necessari per l'accertamento del tributo dovuto e la comminatoria delle relative sanzioni. Nei casi in cui non risulti possibile determinare con esattezza il momento del conferimento in discarica, il quantitativo dei rifiuti conferiti e la qualita' degli stessi, si applicano le presunzioni previste all'Art. 12-bis. Per le finalita' di cui al presente comma la giunta regionale promuove forme di collaborazione tra le province e le questure ed i comandi territoriali dei Carabinieri».