Art. 12. 1. Dopo l'Art. 12 della legge regionale n. 1/2003 e' aggiunto il seguente articolo: «Art. 12-bis. (Presunzioni). - 1. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il momento del conferimento in discarica dei rifiuti di cui all'Art. 2 gli stessi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data dell'accertamento di cui all'Art. 12. 2. Nel caso in cui non fosse possibile determinare il quantitativo, per categoria, dei rifiuti di cui all'Art. 2, lo stesso quantitativo si presume accertato sulla base del volume dei rifiuti rapportato a un fattore di conversione peso/volume pari a 1,2 e applicando l'aliquota massima del tributo vigente. 3. Avverso la presunzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' ammessa la prova contraria da parte dei soggetti interessati entro il termine perentono di novanta giorni dalla comunicazione».