Art. 12.
    1.  Dopo l'Art. 12 della legge regionale n. 1/2003 e' aggiunto il
seguente articolo:
    «Art.  12-bis.  (Presunzioni).  -  1.  Nel  caso in cui non fosse
possibile  determinare  il  momento del conferimento in discarica dei
rifiuti  di  cui  all'Art.  2  gli  stessi  si  presumono  conferiti,
abbandonati,  scaricati  o  depositati alla data dell'accertamento di
cui all'Art. 12.
    2.   Nel   caso   in  cui  non  fosse  possibile  determinare  il
quantitativo, per categoria, dei rifiuti di cui all'Art. 2, lo stesso
quantitativo  si  presume accertato sulla base del volume dei rifiuti
rapportato  a  un  fattore  di  conversione  peso/volume pari a 1,2 e
applicando l'aliquota massima del tributo vigente.
    3.  Avverso  la  presunzione  di  cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo e'   ammessa  la  prova  contraria  da  parte  dei  soggetti
interessati  entro  il  termine  perentono  di  novanta  giorni dalla
comunicazione».