Art. 2.
    1. All'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 le parole
«nonche'   ai  fanghi  palabili»  sono  sostituite  dalle  parole  «e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   compresi  i  fanghi
palabili».
    2.  Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale
n.   1/2003   dopo  la  parola  «discarica»  e'  aggiunta  la  parola
«autorizzata».
    3.  All'Art.  2,  comma 1,  della  legge  regionale  n. 1/2003 e'
aggiunta la seguente lettera:
    «b)-bis smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in
depositi incontrollati.».