Art. 2. 1. All'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 le parole «nonche' ai fanghi palabili» sono sostituite dalle parole «e successive modificazioni ed integrazioni, compresi i fanghi palabili». 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 2 della legge regionale n. 1/2003 dopo la parola «discarica» e' aggiunta la parola «autorizzata». 3. All'Art. 2, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 e' aggiunta la seguente lettera: «b)-bis smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.».