Art. 3. 1. All'Art. 3, comma 1, della legge regionale n. 1/2003 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Il tributo e', altresi', dovuto, ai sensi dell'Art. 3, comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita, ancorche' in via non esclusiva, l'attivita' di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.».