Art. 3.
    1.  All'Art.  3,  comma 1,  della  legge  regionale  n. 1/2003 e'
aggiunto il seguente comma:
    «1-bis.  Il  tributo  e', altresi', dovuto, ai sensi dell'Art. 3,
comma 32, della legge n. 549/1995, da chiunque esercita, ancorche' in
via  non  esclusiva,  l'attivita'  di discarica abusiva e da chiunque
abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.».