Art. 4.
    1.  Il  comma 1  dell'Art.  4  della legge regionale n. 1/2003 e'
sostituito dal seguente:
    «1. Il tributo speciale e' dovuto alla Regione Molise, mentre una
quota  del dieci per cento di esso spetta alle province di Campobasso
ed   Isernia   ed   e'  ripartita  annualmente  tra  le  stesse,  con
provvedimento  amministrativo adottato dal dirigente responsabile del
servizio  politiche  finanziarie  e tributarie, in base all'ammontare
del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di
incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia.
    2.  Il  comma 4  dell'Art.  4  della legge regionale n. 1/2003 e'
sostituito dal seguente:
    «4. L'impiego delle risorse finanziarie derivanti dal gettito del
tributo  speciale  spettante  alla Regione viene disposto annualmente
con   provvedimento   amministrativo,   ad  eccezione  delle  risorse
derivanti  dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate,
con  analogo  provvedimento  amministrativo  ad  investimenti di tipo
ambientale  riferibili  ai rifiuti del settore produttivo soggetto al
tributo speciale.».