Art. 4. 1. Il comma 1 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2003 e' sostituito dal seguente: «1. Il tributo speciale e' dovuto alla Regione Molise, mentre una quota del dieci per cento di esso spetta alle province di Campobasso ed Isernia ed e' ripartita annualmente tra le stesse, con provvedimento amministrativo adottato dal dirigente responsabile del servizio politiche finanziarie e tributarie, in base all'ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna Provincia. 2. Il comma 4 dell'Art. 4 della legge regionale n. 1/2003 e' sostituito dal seguente: «4. L'impiego delle risorse finanziarie derivanti dal gettito del tributo speciale spettante alla Regione viene disposto annualmente con provvedimento amministrativo, ad eccezione delle risorse derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate, con analogo provvedimento amministrativo ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo speciale.».