Art. 5.
    1.  All'Art. 5, comma 1, della legge regionale n. 1/2003, dopo le
parole  «decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22» sono aggiunte le
seguenti  parole:  «avvero,  in assenza di essi, sulla base di quanto
previsto dall'Art. 12-bis».