Art. 6. 1. I commi 2 e 3 dell'Art. 7 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituiti dai seguenti: «2. Entro il termine previsto per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno, il gestore della discarica o dell'impianto di incenerimento e' tenuto a presentare al servizio politiche finanziarie e tributane della Regione una dichiarazione contenente i seguenti dati: a) denominazione e sede del gestore codice fiscale o partita IVA, nonche' le generalita' complete del legale rappresentante; b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento; c) descrizione dell'attivita' svolta; d) quantita' complessiva dei rifiuti conferiti nonche' quantita' parziali per ogni tipologia di rifiuto; e) indicazione degli estremi dei versamenti tributari effettuati. In caso di spedizione per plico postale fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. 3. L'importo del tributo speciale deve essere versato entro i termini di cui al comma 1 e secondo le modalita' previste con apposito provvedimento della giunta regionale.».