Art. 6.
    1. I commi 2 e 3 dell'Art. 7 della legge regionale n. 1/2003 sono
sostituiti dai seguenti:
    «2.   Entro  il  termine  previsto  per  il  versamento  relativo
all'ultimo   trimestre   dell'anno,  il  gestore  della  discarica  o
dell'impianto  di  incenerimento  e'  tenuto a presentare al servizio
politiche  finanziarie  e  tributane  della Regione una dichiarazione
contenente i seguenti dati:
      a) denominazione  e  sede  del gestore codice fiscale o partita
IVA, nonche' le generalita' complete del legale rappresentante;
      b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;
      c) descrizione dell'attivita' svolta;
      d) quantita'   complessiva   dei   rifiuti   conferiti  nonche'
quantita' parziali per ogni tipologia di rifiuto;
      e) indicazione   degli   estremi   dei   versamenti   tributari
effettuati.
    In  caso  di  spedizione per plico postale fa fede, quale data di
presentazione,   il   timbro  a  data  apposto  dall'ufficio  postale
accettante.
    3.  L'importo  del  tributo  speciale deve essere versato entro i
termini  di  cui  al  comma 1  e  secondo  le  modalita' previste con
apposito provvedimento della giunta regionale.».