Art. 7. 1. Il comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 1/2003 e' sostituito dal seguente: «1. In caso di indebito o erroneo pagamento del tributo speciale, i soggetti passivi, con apposita istanza da presentare al servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione, possono chiedere il rimborso delle somme versate, entro il termine di decadenza di cinque anni, decorrente dalla data in cui e' stato effettuato il pagamento.». 2. Al comma 2 dell'Art. 8 della legge regionale n. 1/2003 le parole «provvedimento regionale» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento dirigenziale».