Art. 7.
    1.  Il  comma 1  dell'Art.  8  della legge regionale n. 1/2003 e'
sostituito dal seguente:
    «1. In caso di indebito o erroneo pagamento del tributo speciale,
i  soggetti  passivi,  con apposita istanza da presentare al servizio
politiche finanziarie e tributarie della Regione, possono chiedere il
rimborso delle somme versate, entro il termine di decadenza di cinque
anni,   decorrente   dalla   data  in  cui  e'  stato  effettuato  il
pagamento.».
    2.  Al  comma 2  dell'Art.  8  della legge regionale n. 1/2003 le
parole  «provvedimento  regionale»  sono  sostituite  dalle seguenti:
«provvedimento dirigenziale».