Art. 8.
    1.  I  commi 1,  2,  3  e  4 dell'Art. 9 della legge regionale n.
1/2003 sono sostituiti dai seguenti:
    «1.  Per l'omessa registrazione delle operazioni di conferimento,
si  applica la sanzione amministrativa del quattrocento per cento del
tributo speciale relativo all'operazione.
    Per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si
applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo
speciale relativo all'operazione.
    Restano,  comunque, ferme le sanzioni stabilite per le violazioni
di altre norme.
    2.  Per  l'omessa  dichiarazione  di  cui all'Art. 7, comma 2, si
applica la sanzione amministrativa di euro 516,46.
    In   caso  di  infedele  dichiarazione  si  applica  la  sanzione
amministrativa di euro 103,29.
    3.  Per  l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo
speciale  si applica la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 13
del  decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per
cento  di  ogni  importo  non  versato  o  tardivamente versato e gli
interessi  moratori,  nella  misura fissata per l'interesse legale, a
decorrere dal giorno in cui il tributo e' dovuto alla Regione.
    4.  Le  sanzioni  di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto
se,  entro  il  termine  per  ricorrere  alle commissioni tributarie,
interviene  adesione  del  contribuente  e  contestuale pagamento del
tributo, se dovuto, e della sanzione.».
    2. Dopo il comma 6 dell'Art. 9 della legge regionale n. 1/2003 e'
aggiunto il seguente comma:
    «6-bis.  In  ogni  caso  i  soggetti  passivi  il tributo possono
avvalersi del ravvedimento di cui all'Art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472.».