Art. 8. 1. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'Art. 9 della legge regionale n. 1/2003 sono sostituiti dai seguenti: «1. Per l'omessa registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del quattrocento per cento del tributo speciale relativo all'operazione. Per l'infedele registrazione delle operazioni di conferimento, si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento del tributo speciale relativo all'operazione. Restano, comunque, ferme le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme. 2. Per l'omessa dichiarazione di cui all'Art. 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa di euro 516,46. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa di euro 103,29. 3. Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo speciale si applica la sanzione amministrativa prevista dall'Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, pari al trenta per cento di ogni importo non versato o tardivamente versato e gli interessi moratori, nella misura fissata per l'interesse legale, a decorrere dal giorno in cui il tributo e' dovuto alla Regione. 4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.». 2. Dopo il comma 6 dell'Art. 9 della legge regionale n. 1/2003 e' aggiunto il seguente comma: «6-bis. In ogni caso i soggetti passivi il tributo possono avvalersi del ravvedimento di cui all'Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.».