Art. 9.
    1.  Al  comma 1  dell'Art.  10 della legge regionale n. 1/2003 le
parole   «dirigente   della   competente  struttura  regionale»  sono
sostituite   dalle   seguenti:   «dirigente  dei  servizio  politiche
finanziarie e tributarie della Regione».
    2.  Al comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 1/2003, dopo
le  parole  «all'interessato»,  le parole «nelle forme di legge» sono
sostituite   dalle   parole  «a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento».