Art. 9. 1. Al comma 1 dell'Art. 10 della legge regionale n. 1/2003 le parole «dirigente della competente struttura regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente dei servizio politiche finanziarie e tributarie della Regione». 2. Al comma 2 dell'Art. 10 della legge regionale n. 1/2003, dopo le parole «all'interessato», le parole «nelle forme di legge» sono sostituite dalle parole «a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento».