Art. 3. Attrezzature in comodato 1. Gli organi individuati all'Art. 2, comma 3, segnalano al competente dipartimento del personale e dei servizi generali della Presidenza della Regione le attrezzature, anche tecnologiche, o i servizi di cui siano temporaneamente sprovvisti o di cui siano non adeguatamente forniti e che reputino necessari per garantire il funzionale espletamento delle attivita' di istituto. 2. Il dirigente generale preposto al medesimo dipartimento, sulla base delle richieste di cui al comma 1, adotta un piano straordinario per l'acquisizione delle attrezzature o dei servizi necessari. Tramite stipula di apposito atto convenzionale con gli organi richiedenti viene stabilita la successiva assegnazione in comodato d'uso gratuito delle attrezzature, rispettando, per quanto possibile, le priorita' da questi segnalate.