Art. 3.
                      Attrezzature in comodato
    1.  Gli  organi  individuati  all'Art.  2,  comma 3, segnalano al
competente  dipartimento  del  personale e dei servizi generali della
Presidenza  della  Regione  le  attrezzature, anche tecnologiche, o i
servizi  di  cui  siano temporaneamente sprovvisti o di cui siano non
adeguatamente  forniti  e  che  reputino  necessari  per garantire il
funzionale espletamento delle attivita' di istituto.
    2. Il dirigente generale preposto al medesimo dipartimento, sulla
base delle richieste di cui al comma 1, adotta un piano straordinario
per  l'acquisizione  delle  attrezzature  o  dei  servizi  necessari.
Tramite  stipula  di  apposito  atto  convenzionale  con  gli  organi
richiedenti  viene  stabilita  la successiva assegnazione in comodato
d'uso gratuito delle attrezzature, rispettando, per quanto possibile,
le priorita' da questi segnalate.