(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 52 del 31 dicembre 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Istituzione e finalita' del parco naturale 1. E' istituito il parco naturale del Bosco delle Querce ai sensi dell'Art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e dell'Art. 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonche' delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale). 2. L'istituzione del parco naturale del Bosco delle Querce si propone le seguenti finalita': a) tutelare la biodiversita', conservare ed incrementare le potenzialita' faunistiche, flogistiche e vegetazionali dell'area; b) monitorare l'ecosistema ricostruito, con particolare attenzione alla zona naturalistica; c) promuovere il monitoraggio di dati ambientali con valutazione nel tempo degli effetti sulla salute pubblica; d) svolgere attivita' di informazione ed educazione; e) favorire ed incentivare una fruizione pubblica eco-compatibile dell'area, mirata principalmente a riavvicinare la popolazione locale alla zona; f) creare una zona che possa diventare parte importante per un corridoio ecologico tra le aree protette esistenti nelle vicinanze; g) valorizzare le finalita', gli obiettivi e l'importanza della stazione sperimentale costituita; h) valorizzare l'origine storico-ambientale dell'area a seguito della bonifica effettuata dopo la fuoriuscita della nube tossica di diossina. 3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:5.000, denominata «Parco naturale Bosco delle Querce», costituita da un foglio e allegata alla presente legge.