Art. 3.
                         Piano per il parco
    1. Il perseguimento delle finalita' istitutive di cui all'Art. 1,
affidato  all'ente  gestore,  e'  attuato attraverso lo strumento del
piano  per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma
dell'Art.  19  della  legge  regionale n. 86/1983. Il piano definisce
l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e
le diverse tipologie di interventi per la conservazione, il recupero,
il  ripristino  dei  valori naturali ed ambientali e migliorative per
l'ambiente boschivo.
    2.  Il  piano  per  il  parco  e' approvato con deliberazione del
consiglio regionale.
    3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di
piano  urbanistico  e  sostituisce  i  piani  paesistici  e  i  piani
territoriali  o urbanistici di qualsiasi livello ed e' immediatamente
vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.