Art. 3. Piano per il parco 1. Il perseguimento delle finalita' istitutive di cui all'Art. 1, affidato all'ente gestore, e' attuato attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell'Art. 19 della legge regionale n. 86/1983. Il piano definisce l'articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione, il recupero, il ripristino dei valori naturali ed ambientali e migliorative per l'ambiente boschivo. 2. Il piano per il parco e' approvato con deliberazione del consiglio regionale. 3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.