Art. 4.
                        Regolamento del parco
    1. Ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 394/1991 ed in attuazione
dell'Art.  20  della  legge  regionale n. 86/1983, l'ente gestore del
parco    approva   il   regolamento   del   parco   naturale,   anche
contestualmente  all'approvazione  del  piano per il parco e comunque
non  oltre  sei  mesi  dall'approvazione  del medesimo. Allo scopo di
garantire  il  perseguimento  delle  finalita' di cui all'Art. 1 e il
rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche,
storiche  e  culturali  locali, il regolamento disciplina l'esercizio
delle  attivita' consentite entro il territorio del parco e determina
la localizzazione e graduazione dei divieti.
    2.  Il  regolamento  e'  adottato  dall'ente  gestore del parco e
pubblicato  per  trenta  giorni  all'albo  dello  stesso e degli enti
territoriali interessati.
    3.  Entro  i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse
puo'  presentare  osservazioni,  sulle quali decide l'ente gestore in
sede di approvazione definitiva del regolamento.
    4.  La  deliberazione  di approvazione del regolamento o l'avviso
che  non  sono  intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici
giorni   all'albo   dell'ente   gestore  e  degli  enti  territoriali
interessati.  Il  regolamento  e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione  Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della pubblicazione.