Art. 4. Regolamento del parco 1. Ai sensi dell'Art. 11 della legge n. 394/1991 ed in attuazione dell'Art. 20 della legge regionale n. 86/1983, l'ente gestore del parco approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all'approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' di cui all'Art. 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l'esercizio delle attivita' consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti. 2. Il regolamento e' adottato dall'ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all'albo dello stesso e degli enti territoriali interessati. 3. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse puo' presentare osservazioni, sulle quali decide l'ente gestore in sede di approvazione definitiva del regolamento. 4. La deliberazione di approvazione del regolamento o l'avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all'albo dell'ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia a cura dell'ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.