Art. 7.
                          Norma finanziaria
    1.  Alle spese per la gestione del parco istituito dalla presente
legge,  nonche' per gli investimenti in esso previsti si provvede con
le  somme  appositamente  stanziate  al  bilancio  di  previsione per
l'esercizio 2005 e successivi, rispettivamente alle UPB 4.9.6.1.2.156
«Pianificazione  delle aree protette» e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione
delle aree protette».