Art. 7. Norma finanziaria 1. Alle spese per la gestione del parco istituito dalla presente legge, nonche' per gli investimenti in esso previsti si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l'esercizio 2005 e successivi, rispettivamente alle UPB 4.9.6.1.2.156 «Pianificazione delle aree protette» e 4.9.6.1.3.157 «Pianificazione delle aree protette».