Art. 2.
                   Beneficiari del riconoscimento

    1.  L'onorificenza  di  cui  all'Art.  1  puo' essere conferita a
coloro i quali:
      a) abbiano  realizzato  opere o svolto attivita' di particolare
prestigio  nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e della
scienza;
      b) abbiano contribuito a dare particolare impulso allo sviluppo
sociale,  civile, culturale ed economico nello svolgimento di cariche
pubbliche, di attivita' a fini sociali, umanitari o di solidarieta' o
con la propria attivita' lavorativa;
      c) si   siano   distinti   per  il  particolare  impegno  nella
promozione  degli  scambi,  della  solidarieta' e dell'amicizia fra i
popoli;
      d) abbiano  realizzato  o  contribuito  a  realizzare  opere  o
attivita'  di  alto  contenuto  sociale,  civile  e di sviluppo nella
Regione o a beneficio della Regione;
      e) abbiano promosso il progresso della scienza o in generale il
bene dell'umanita';
      f) abbiano  tenuto alto il nome e il prestigio della Liguria in
particolare  attraverso  la diffusione e l'elevazione della cultura e
delle peculiari tradizioni della Liguria.