Art. 2. Beneficiari del riconoscimento 1. L'onorificenza di cui all'Art. 1 puo' essere conferita a coloro i quali: a) abbiano realizzato opere o svolto attivita' di particolare prestigio nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e della scienza; b) abbiano contribuito a dare particolare impulso allo sviluppo sociale, civile, culturale ed economico nello svolgimento di cariche pubbliche, di attivita' a fini sociali, umanitari o di solidarieta' o con la propria attivita' lavorativa; c) si siano distinti per il particolare impegno nella promozione degli scambi, della solidarieta' e dell'amicizia fra i popoli; d) abbiano realizzato o contribuito a realizzare opere o attivita' di alto contenuto sociale, civile e di sviluppo nella Regione o a beneficio della Regione; e) abbiano promosso il progresso della scienza o in generale il bene dell'umanita'; f) abbiano tenuto alto il nome e il prestigio della Liguria in particolare attraverso la diffusione e l'elevazione della cultura e delle peculiari tradizioni della Liguria.