Art. 2.
                        Trattamento dei dati

    1. Il regolamento regionale di cui all'Art. 1, individua:
      a) i  tipi  di  dati  che  i soggetti di cui all'Art. 3 possono
trattare;
      b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera
a).
    2.  L'identificazione dei dati e delle operazioni di cui al comma
1 e' aggiornata e integrata periodicamente dalla giunta regionale.