Art. 2. Trattamento dei dati 1. Il regolamento regionale di cui all'Art. 1, individua: a) i tipi di dati che i soggetti di cui all'Art. 3 possono trattare; b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a). 2. L'identificazione dei dati e delle operazioni di cui al comma 1 e' aggiornata e integrata periodicamente dalla giunta regionale.