Art. 3. Applicazione 1. Il regolamento di cui all'Art. 1 si applica nei confronti della giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali ivi comprese le aziende sanitarie, e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. Perugia, 2 maggio 2006 LORENZETTI