Art. 3.
                            Applicazione

    1.  Il  regolamento  di  cui  all'Art. 1 si applica nei confronti
della  giunta  regionale,  degli  enti  e delle agenzie regionali ivi
comprese  le aziende sanitarie, e degli altri soggetti pubblici per i
quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.
    La  presente  legge  e' dichiarata urgente ai sensi dell'Art. 38,
comma  1  dello  Statuto  regionale  ed  entra  in  vigore  il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Umbria.
      Perugia, 2 maggio 2006
                             LORENZETTI