(Pubblicato nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione
           Friuli-Venezia Giulia n. 4 del 15 maggio 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  decreto  legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia  di  protezione  dei  dati  personali»,  di  seguito chiamato
codice,  ed  in  particolare gli articoli 20, comma 1, e 21, comma 1,
secondo  cui  il trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte
di soggetti pubblici e' consentito soltanto se autorizzato d espressa
disposizione  di  legge  nella quale siano specificati i tipi di dati
trattabili,  le  operazioni  eseguibili  e  le finalita' di rilevante
interesse pubblico perseguite;
    Considerato  che  gli  articoli 20,  comma 2,  e 21, comma 2, del
codice,  stabiliscono  che  nei casi in cui una disposizione di legge
specifichi  bensi'  la  finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
perseguite  dal  trattamento,  ma  non  i  tipi  di  dati sensibili e
giudiziari  trattabili  ed i tipi di operazioni su questi eseguibili,
il  trattamento e' consentito solo in riferimento a quei tipi di dati
e di operazioni identificati e resi pubblici, a cura dei soggetti che
ne  effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalita'
perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi stabiliti dal
successivo   Art.   22   del   citato  codice,  con  atto  di  natura
regolamentare  adottato in conformita' al parere espresso dal garante
per la proiezione dei dati personali (di seguito denominato garante),
ai sensi dell'Art. 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo;
    Vista  la  delibera  n.  674  del  31 marzo 2006 con la quale, in
relazione  ai  trattamenti  di  dati  personali  svolti dalla Regione
autonoma   Friuli-Venezia  Giulia,  la  giunta  regionale,  ai  sensi
dell'Art. 29 del codice, ha nominato responsabili i servizi, ciascuno
con  riferimento  ai  trattamenti  eseguiti,  ed  ha  attribuito alle
direzioni   centrali   compiti   di  vigilanza  e  piu'  in  generale
l'esercizio  delle  funzioni del titolare nelle materie di rispettiva
competenza,  cosi' implicitamente riconoscendo che la titolarita' dei
trattamenti  di dati personali eseguiti dalla Regione medesima spetta
all'amministrazione  regionale  nel  suo  complesso,  ferma  restando
l'autonoma  titolarita' del consiglio regionale per i trattamenti ivi
compiuti;
    Preso  atto  del  provvedimento del garante per la protezione dei
dati  personali  del  30 giugno  2005,  in forza del quale i soggetti
pubblici  titolari  di trattamenti di dati sensibili e giudiziari, ma
non  dotati  di  potesta'  regolamentare  a rilevanza esterna, devono
promuovere  l'adozione  di  un  regolamento  sul trattamento dei dati
sensibili  e  giudiziari  da parte della competente amministrazione a
cui  gli  stessi  fanno  riferimento  per  i  poteri  di  indirizzo e
controllo esercitati da quest'ultima su di essi;
    Ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere,  ai  sensi dei citati
articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del codice, alla redazione di un
regolamento  per  il  trattamento dei dati sensibili e giudiziari, di
cui  sono  titolari  la  Regione,  le  aziende  sanitarie, gli enti e
agenzie  regionali,  gli  altri enti per i quali la Regione esercita,
poteri  di  indirizzo  e  controllo,  individuando i tipi di dati che
devono  essere  utilizzati e le operazioni che tali soggetti titolari
devono  necessariamente  svolgere  per  perseguire  le  finalita'  di
rilevante  interesse  pubblico  di  loro  competenza gia' individuate
dalla legge;
    Ritenuto   opportuno   adottare   un  unico  regolamento  per  il
trattamento  di  dati sensibili e giudiziari di cui sono titolari sia
la  Regione  che  gli enti sopra richiamati al fine di assicurare, ai
sensi  dell'Art.  2,  comma 2 del codice, il rispetto dei principi di
semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalita' previste
per  l'esercizio  dei  diritti e delle liberta' fondamentali da parte
degli  interessati, nonche' l'adempimento degli obblighi da parte dei
titolari del trattamento;
    Visto  altresi'  il protocollo di intesa stipulato il 15 dicembre
2005  fra  la  conferenza  delle  Regioni  e  province  autonome e la
conferenza  dei  rettori delle universita' italiane (CRUI) in materia
di trattamenti di dati sensibili e giudiziari nel campo sanitario, il
quale, per quanto riguarda le strutture e le aziende universitarie di
qualsiasi  tipo  e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario
nazionale,  prevede,  quali  modalita'  di regolazione della suddetta
materia, che:
      a) gli   aspetti   relativi  alle  attivita'  istituzionali  di
didattica  e  di  ricerca  siano disciplinati secondo le disposizioni
dello  schema  tipo  di  regolamento  approvato  dalla conferenza dei
rettori delle universita' italiane (CRUI);
      b) gli  aspetti relativi alle attivita' assistenziali integrate
con  l'attivita' di didattica e di ricerca siano disciplinate secondo
le  disposizioni  dello  schema  tipo  di regolamento approvato dalla
conferenza delle regioni e delle province autonome;
      c) gli  accordi  previgenti tra regioni e aziende sanitarie, da
una  parte,  ed  universita' dall'altra, debbano essere verificati al
fine  di  adeguarli  anche formalmente a quanto sopra previsto e che,
nel frattempo, le eventuali previsioni non conformi alla normativa in
materia  di dati tutela dei dati sensibili e giudiziari, si intendono
non apposte e da disapplicarsi;
    Visto  lo  schema  tipo di regolamento per il trattamento di dati
sensibili  e  giudiziari  di  competenza delle regioni, delle aziende
sanitarie, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti vigilati
e  controllati  dalle  regioni,  approvato  da parte della conferenza
delle  regioni e delle province autonome, da ultimo, nella seduta del
28 marzo 2006;
    Visto il parere favorevole espresso dal garante per la protezione
dei  dati  personali  con  provvedimento del 13 aprile 2006, ai sensi
degli  articoli 20  comma 2  e  154,  comma 1, lettera g) del codice,
sullo schema tipo approvato dalla conferenza delle regioni e province
autonome sopra menzionato;
    Verificata  la  conformita'  del presente regolamento al predetto
schema  tipo  e' quindi la non necessita' di sottoporlo al preventivo
parere del garante;
    Constatata  tuttavia  la  necessita'  di  integrare  il  presente
regolamento   con   una   scheda  relativa  al  sistema  tavolare  di
pubblicita'  immobiliare  che, ai sensi dell'Art. 1 del regio decreto
28 marzo  1929,  n. 499 e successive modifiche ed integrazioni, trova
applicazione  in  questa Regione delle province di Trieste e Gorizia,
nonche'  in  limitate  zone  della  provincia  di  Udine (Curvarono e
Piombiate),  scheda che e' stata sottoposta al parere del garante per
la   protezione  dei  dati  personali  in  data  10 novembre  2005  e
successivamente integrata con nota del 28 aprile 2006;
    Visto il parere favorevole espresso dal garante per la protezione
dei  dati  personali  con  provvedimento del 10 maggio 2006, ai sensi
degli  articoli 20,  comma 2,  e 154, comma 1, lettera g) del codice,
sulla  predetta  scheda integrativa dello schema tipo approvato dalla
conferenza delle regioni e province autonome sopra menzionato;
    Considerato  che  per  quanto  concerne  tutti  i trattamenti del
presente  regolamento  e' stato verificato il rispetto dei principi e
delle  garanzie  previste  dall'Art.  22  del codice, con particolare
riferimento  alla  pertinenza,  non eccedenza e indispensabilita' dei
dati  sensibili  e  giudiziari  utilizzati  rispetto  alle. finalita'
perseguite,  alla  indispensabilita' delle predette operazioni per il
perseguimento   delle   finalita'  di  rilevante  interesse  pubblico
individuate  per  legge,  nonche'  all'esistenza  di  fonti normative
idonee a rendere lecite le predette operazioni o, ove richiesta, alla
indicazione scritta dei motivi;
    Visto l'Art. 42 dello statuto regionale di autonomia;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale 12 maggio 2006,
n. 948;
                              Decreta:

    E'   approvato  il  «Regolamento  per  il  trattamento  dei  dati
sensibili  e  giudiziari,  ai  sensi degli articoli 20, comma 2, e 1,
comma 2,  del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196», nel testo
allegato   al   presente   provvedimento  quale  parte  integrante  e
sostanziale  comprensivo delle schede relative ai singoli trattamenti
di competenza dei seguenti titolari:
      Regione   autonoma   Friuli-Venezia   Giulia,  enti  e  agenzie
regionali,  gli  enti  controllati e vigilati dalla Regione (Allegato
A);
      Aziende  sanitarie  locali,  Aziende  ospedaliere,  Istituti di
ricerca  e  cura  a  carattere  scientifico, Aziende universitarie di
qualsiasi  tipo  e natura operanti nell'ambito del servizio sanitario
nazionale (Allegato B);
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
                                ILLY