Regolamento  per  il  trattamento  dei dati sensibili e giudiziari ai
sensi   degli  articoli 20,  comma 2,  e  21,  comma 2,  del  decreto
legislativo  30 giugno  2003, n. 196 «Codice in materia di protezione
                        dei dati personali».

                               Art. 1.
                            O g g e t t o

    1.  Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20, comma 2,
e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice
in  materia  di  protezione dei dati personali», identifica i tipi di
dati  e  le  operazioni  eseguibili  da  parte della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, nonche' da parte delle aziende sanitarie della
Regione,  degli  enti  e  agenzie  regionali e degli altri enti per i
quali  la  Regione  esercita  poteri  di indirizzo e controllo, nello
svolgimento  delle  loro  funzioni  istituzionali, con riferimento ai
trattamenti   di  dati  sensibili  e  giudiziari  effettuati  per  il
perseguimento   delle   rilevanti  finalita'  di  interesse  pubblico
individuate dalla parte II del citato decreto legislativo n. 196/2003
o   da   altra   espressa   disposizione  di  legge,  ove  non  siano
legislativamente   specificati   i  tipi  di  dati  e  le  operazioni
eseguibili.
                               Art. 2.
                        Disposizioni generali

    1.  Ai  fini del presente regolamento si applicano le definizioni
contenute nell'Art. 4, del decreto legislativo n. 196/2003.
    2.  Il  trattamento  dei  dati avviene nel rispetto dei diritti e
delle  liberta'  fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando,
per  lo  svolgimento  delle  finalita'  di interesse pubblico, non e'
possibile  il  trattamento  dei dati anonimi oppure di dati personali
non sensibili o giudiziari.
                               Art. 3.
               Tipi di dati e di operazioni eseguibili

    1.  I  dati  sensibili  e  giudiziari  oggetto di trattamento, le
finalita'  di  interesse  pubblico  perseguite, nonche' le operazioni
eseguibili  sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'Art.
1,  nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di
seguito elencati:
      a) Allegato   A   (schede   a   A1  a  A35):  Regione  autonoma
Friuli-Venezia   Giulia,   agenzia   regionale   per   la  protezione
dell'ambiente,  agenzia  regionale per lo sviluppo rurale, agenzie di
informazione  ed accoglienza turistica, enti regionali per il diritto
allo  studio  universitario,  IPAB e agenzie di servizi alla persona;
ente  tutela  pesca agenzia regionale per l rappresentanza negoziale,
agenzia regionale della sanita', altre agenzie e istituti scientifici
in  ambito sanitario, altre agenzie e enti regionali, enti vigilati e
controllati dalla Regione.
      b) Allegato  B  (schede da B1 a B41): aziende sanitarie locali,
aziende   ospedaliere,   istituti  di  ricerca  e  cura  a  carattere
scientifico,   aziende  universitarie  di  qualsiasi  tipo  e  natura
operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
                               Art. 4.
     Pubblicazione nel Bollettino ufficiale ed entrata in vigore

    1. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
                     Visto, il Presidente: Illy

    (Omissis)