Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali». Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonche' da parte delle aziende sanitarie della Regione, degli enti e agenzie regionali e degli altri enti per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalita' di interesse pubblico individuate dalla parte II del citato decreto legislativo n. 196/2003 o da altra espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili. Art. 2. Disposizioni generali 1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'Art. 4, del decreto legislativo n. 196/2003. 2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle liberta' fondamentali dell'interessato ed e' compiuto quando, per lo svolgimento delle finalita' di interesse pubblico, non e' possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari. Art. 3. Tipi di dati e di operazioni eseguibili 1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalita' di interesse pubblico perseguite, nonche' le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all'Art. 1, nelle schede contenute negli allegati al presente regolamento, di seguito elencati: a) Allegato A (schede a A1 a A35): Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agenzie di informazione ed accoglienza turistica, enti regionali per il diritto allo studio universitario, IPAB e agenzie di servizi alla persona; ente tutela pesca agenzia regionale per l rappresentanza negoziale, agenzia regionale della sanita', altre agenzie e istituti scientifici in ambito sanitario, altre agenzie e enti regionali, enti vigilati e controllati dalla Regione. b) Allegato B (schede da B1 a B41): aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricerca e cura a carattere scientifico, aziende universitarie di qualsiasi tipo e natura operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Art. 4. Pubblicazione nel Bollettino ufficiale ed entrata in vigore 1. Il presente regolamento e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione. Visto, il Presidente: Illy (Omissis)