Art. 10. Soggetti beneficiari 1. Ai fini della presente legge sono considerati soggetti beneficiari gli imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti norme specifiche del settore sanitario e veterinario, esercitano l'attivita' zootecnica nel territorio regionale. 2. Gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica in zootecnia sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza o meno al sistema Associazione allevatori del Molise. 3. L'importo globale degli aiuti concessi per singolo beneficiario di cui al comma 2 non puo' superare il massimale di centomila euro per un periodo di tre anni.