Art. 10.
                        Soggetti beneficiari
    1.  Ai  fini  della  presente  legge  sono  considerati  soggetti
beneficiari  gli  imprenditori agricoli che, in regola con le vigenti
norme  specifiche  del  settore  sanitario  e veterinario, esercitano
l'attivita' zootecnica nel territorio regionale.
    2. Gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica in zootecnia
sono  diretti  a  tutti  gli allevatori, indipendentemente dalla loro
appartenenza o meno al sistema Associazione allevatori del Molise.
    3.   L'importo   globale   degli   aiuti   concessi  per  singolo
beneficiario  di  cui  al  comma 2  non puo' superare il massimale di
centomila euro per un periodo di tre anni.