Art. 11.
                          P r o c e d u r e
    1.  Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e
6  (attivita'  istituzionale  della  tenuta  dei  libri genealogici e
controlli  funzionali)  l'Associazione  degli  allevatori  del Molise
entro  il  30 novembre  di  ogni  anno  presenta alla Regione Molise,
Assessorato  all'agricoltura  e  foreste, il programma dell'attivita'
relativa   al   miglioramento  genetico  elaborato  dall'Associazione
italiana  allevatori  sulla  base  di  quanto  disposto ai precedenti
articoli 5  e  6.  Detto  programma  dovra'  essere  predisposto  nel
rispetto  dei  dati  sul  miglioramento genetico del Molise elaborato
dall'Associazione  italiana  allevatori  anche  sulla  base di quanto
disposto  ai precedenti articoli 5 e 6 e lo stesso sara' rendicontato
annualmente   alla  Regione  Molise,  Assessorato  all'agricoltura  e
foreste,  secondo  le  procedure  disposte dall'Associazione italiana
allevatori.
    2.  Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e
8, la giunta regionale provvede ad individuare le tipologie tecniche,
i  tassi  di  contribuzione  nei  limiti della decisione comunitaria,
l'ammontare  degli  stanziamenti,  le  priorita',  i  criteri  per la
determinazione  delle  spese ammissibili, le modalita' di concessione
dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.
    3.  Il  programma  operativo  triennale,  per  l'attuazione degli
interventi  di  cui  al  comma 2, e' proposto dall'Associazione degli
allevatori   del   Molise   ed   adottato   dalla  giunta  regionale.
L'Associazione  allevatori,  in  linea con il contenuto del programma
operativo  triennale,  presenta  alla  direzione  «Agricoltura» della
Regione  la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale
entro il 30 novembre di ogni anno.
    4.  Per  l'attuazione  degli  interventi previsti dall'Art. 9, la
giunta  regionale,  secondo  le  esigenze del settore zootecnico e le
disponibilita'   di   bilancio,   provvede  mediante  l'adozione  dei
programmi   operativi   che  individuano  le  tipologie  tecniche,  i
beneficiari,  i  tassi  di  contribuzione,  l'ammontare  della  spesa
pubblica,  le  priorita', i criteri per la determinazione delle spese
ammissibili e le modalita' per la concessione dei contributi.
    5.  I  programmi  operativi  e  le  loro variazioni sono proposti
dall'Associazione  degli  allevatori del Molise e sono adottati dalla
giunta regionale.
    6.  I  bandi  per  l'attuazione dei programmi, di cui al comma 4,
sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.