Art. 11. P r o c e d u r e 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 5 e 6 (attivita' istituzionale della tenuta dei libri genealogici e controlli funzionali) l'Associazione degli allevatori del Molise entro il 30 novembre di ogni anno presenta alla Regione Molise, Assessorato all'agricoltura e foreste, il programma dell'attivita' relativa al miglioramento genetico elaborato dall'Associazione italiana allevatori sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6. Detto programma dovra' essere predisposto nel rispetto dei dati sul miglioramento genetico del Molise elaborato dall'Associazione italiana allevatori anche sulla base di quanto disposto ai precedenti articoli 5 e 6 e lo stesso sara' rendicontato annualmente alla Regione Molise, Assessorato all'agricoltura e foreste, secondo le procedure disposte dall'Associazione italiana allevatori. 2. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 7 e 8, la giunta regionale provvede ad individuare le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione nei limiti della decisione comunitaria, l'ammontare degli stanziamenti, le priorita', i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalita' di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica. 3. Il programma operativo triennale, per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, e' proposto dall'Associazione degli allevatori del Molise ed adottato dalla giunta regionale. L'Associazione allevatori, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta alla direzione «Agricoltura» della Regione la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno. 4. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'Art. 9, la giunta regionale, secondo le esigenze del settore zootecnico e le disponibilita' di bilancio, provvede mediante l'adozione dei programmi operativi che individuano le tipologie tecniche, i beneficiari, i tassi di contribuzione, l'ammontare della spesa pubblica, le priorita', i criteri per la determinazione delle spese ammissibili e le modalita' per la concessione dei contributi. 5. I programmi operativi e le loro variazioni sono proposti dall'Associazione degli allevatori del Molise e sono adottati dalla giunta regionale. 6. I bandi per l'attuazione dei programmi, di cui al comma 4, sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione Molise.