Art. 13.
                      Disposizione transitoria
    1.  Nelle  more  dell'adeguamento  del  proprio statuto, ai sensi
della presente legge, che dovra' avvenire comunque in sede di rinnovo
degli  attuali organi statutari in carica, comprensivo della modifica
della   denominazione   in   «Associazione   allevatori  del  Molise»
l'Associazione  provinciale  allevatori  di  Campobasso continuera' a
svolgere  le  attivita'  di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente
legge.
    2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di
non   determinare  soluzione  di  continuita'  nella  gestione  delle
attivita'  di  cui  all'Art.  3,  comma 1,  lettere a),  b), c) e d),
l'amministrazione    regionale    e'    autorizzata    a    concedere
all'Associazione  allevatori,  nelle more dell'approvazione del piano
operativo  triennale  e  del  progetto esecutivo annuale di attivita'
previsti  dall'Art.  11,  un'anticipazione del contributo pubblico da
stabilirsi   con   atto   della   giunta   regionale   in  base  alle
disponibilita'  di  bilancio e comunque non inferiore al 50 per cento
di quello erogato nell'anno precedente.