Art. 13. Disposizione transitoria 1. Nelle more dell'adeguamento del proprio statuto, ai sensi della presente legge, che dovra' avvenire comunque in sede di rinnovo degli attuali organi statutari in carica, comprensivo della modifica della denominazione in «Associazione allevatori del Molise» l'Associazione provinciale allevatori di Campobasso continuera' a svolgere le attivita' di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge. 2. In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di non determinare soluzione di continuita' nella gestione delle attivita' di cui all'Art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere all'Associazione allevatori, nelle more dell'approvazione del piano operativo triennale e del progetto esecutivo annuale di attivita' previsti dall'Art. 11, un'anticipazione del contributo pubblico da stabilirsi con atto della giunta regionale in base alle disponibilita' di bilancio e comunque non inferiore al 50 per cento di quello erogato nell'anno precedente.