Art. 14. Funzionalita' dell'Associazione degli allevatori del Molise 1. Il personale dell'attivita' di miglioramento genetico (tenuta dei libri genealogici ed effettuazione dei controlli funzionali) utilizzato dall'Associazione provinciale allevatori di Campobasso, resta assegnato all'Associazione degli allevatori del Molise; resta assegnato altresi' il personale necessario per l'attivita' di assistenza tecnica in zootecnia e per le altre attivita' previste dalla presente legge. 2. Viene altresi' assegnato in servizio all'Associazione allevatori del Molise il personale che abbia avuto documentabile rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con le A.P.A. di Isernia e di Campobasso per almeno un triennio. 3. Al fine di poter procedere alla chiusura dei contenziosi in essere, la giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalita' e gli adempimenti necessari per la definizione delle situazioni pendenti, nonche' individua le risorse finanziarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati ai precedenti commi. 4. Gli atti di cui al comma 3 hanno esecuzione solo sucessivamente all'avvio delle procedure di scioglimento e messa in liquidazione delle strutture preesistenti non piu' nelle condizioni di raggiungimento dello scopo sociale e non piu' delegate dall'Associazione italiana allevatori. 5. L'A.P.A. di Campobasso, contestualmente agli adeguamenti statutari ed al rinnovo degli organi, cosi' come previsti dagli articoli 2 e 13, dovra' provvedere alla chiusura dei contenziosi in essere conseguenti al trasferimento delle competenze e delle attivita' dell'A.P.A. di Isernia alla stessa A.P.A. di Campobasso.