Art. 14.
     Funzionalita' dell'Associazione degli allevatori del Molise
    1.  Il personale dell'attivita' di miglioramento genetico (tenuta
dei  libri  genealogici  ed  effettuazione  dei controlli funzionali)
utilizzato  dall'Associazione  provinciale  allevatori di Campobasso,
resta  assegnato  all'Associazione degli allevatori del Molise; resta
assegnato   altresi'  il  personale  necessario  per  l'attivita'  di
assistenza  tecnica  in  zootecnia  e per le altre attivita' previste
dalla presente legge.
    2.   Viene   altresi'   assegnato  in  servizio  all'Associazione
allevatori  del  Molise  il  personale  che abbia avuto documentabile
rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con le A.P.A. di Isernia e di
Campobasso per almeno un triennio.
    3.  Al  fine  di poter procedere alla chiusura dei contenziosi in
essere,   la  giunta  regionale,  con  proprio  atto,  stabilisce  le
modalita'  e  gli  adempimenti  necessari  per  la  definizione delle
situazioni   pendenti,   nonche'  individua  le  risorse  finanziarie
finalizzate   al   raggiungimento   degli   obiettivi  prefissati  ai
precedenti commi.
    4.   Gli   atti   di   cui   al  comma 3  hanno  esecuzione  solo
sucessivamente  all'avvio  delle procedure di scioglimento e messa in
liquidazione  delle  strutture preesistenti non piu' nelle condizioni
di   raggiungimento   dello   scopo   sociale  e  non  piu'  delegate
dall'Associazione italiana allevatori.
    5.  L'A.P.A.  di  Campobasso,  contestualmente  agli  adeguamenti
statutari  ed  al  rinnovo  degli  organi,  cosi' come previsti dagli
articoli 2  e  13, dovra' provvedere alla chiusura dei contenziosi in
essere   conseguenti   al  trasferimento  delle  competenze  e  delle
attivita' dell'A.P.A. di Isernia alla stessa A.P.A. di Campobasso.