Art. 16.
                          Norma finanziaria
    1.  All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si
fa  fronte  con  la  costituzione  di  un  nuovo capitolo di bilancio
denominato:  «Fondo  per il sostegno alle Associazioni allevatori del
Molise».
    2.  In  fase di prima applicazione sono utilizzati i fondi di cui
alle leggi regionali n. 21/2003, n. 8/1997 e n. 9/2002.
    3.  Gli  stanziamenti  per gli interventi di cui all'Art. 14 sono
per il comma 1 fino ad un massimo di 700.000,00 euro e per il comma 3
fino ad un massimo di 300.000,00 euro.
    4.  Sono annualmente riportate nel bilancio regionale, come spese
obbligatorie, le somme relative alle attivita' della tenuta dei libri
genealogici  e  dei  controlli  funzionali  trasferiti a valere sulla
fiscalita'  dallo  Stato  alle  Regioni.  L'importo  non  puo' essere
inferiore  all'ammontare  medio  dei trasferimenti riferiti agli anni
2003, 2004 e 2005.