Art. 16. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con la costituzione di un nuovo capitolo di bilancio denominato: «Fondo per il sostegno alle Associazioni allevatori del Molise». 2. In fase di prima applicazione sono utilizzati i fondi di cui alle leggi regionali n. 21/2003, n. 8/1997 e n. 9/2002. 3. Gli stanziamenti per gli interventi di cui all'Art. 14 sono per il comma 1 fino ad un massimo di 700.000,00 euro e per il comma 3 fino ad un massimo di 300.000,00 euro. 4. Sono annualmente riportate nel bilancio regionale, come spese obbligatorie, le somme relative alle attivita' della tenuta dei libri genealogici e dei controlli funzionali trasferiti a valere sulla fiscalita' dallo Stato alle Regioni. L'importo non puo' essere inferiore all'ammontare medio dei trasferimenti riferiti agli anni 2003, 2004 e 2005.