Art. 3.
                         I n t e r v e n t i
    1.  Ai  fini  di  cui  all'Art.  1,  nel rispetto della normativa
comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione:
      a) finanzia  lo svolgimento delle attivita' di tenuta dei libri
genealogici  e  dei  registri anagrafici di tutte le diverse specie e
razze di interesse zootecnico;
      b) incentiva l'esecuzione dei controlli della produttivita' del
bestiame allevato finalizzati all'attivita' di miglioramento genetico
dello stesso;
      c) finanzia l'attivita' di assistenza tecnica in zootecnia;
      d) promuove  la  diffusione  dell'inseminazione  strumentale  e
delle  tecniche  e  metodi  innovativi  in  materia  di  riproduzione
animale.
    2.  La  giunta  regionale  puo'  finanziare, anche per il tramite
dell'Associazione   degli   allevatori   del   Molise,  programmi  ed
interventi nelle seguenti materie:
      a) valutazione genetica degli arieti destinati al miglioramento
del patrimonio ovino allevato;
      b) acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri
genealogici  o  equivalenti  nel rispetto delle condizioni di accesso
previste  dal  Programma  operativo  regionale  del  Molise e dal suo
Complemento di programmazione, in favore di imprenditori agricoli che
conducono  allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori
acquistati;
      c)   organizzazione   nell'ambito   regionale  e  nazionale  di
manifestazioni,   rassegne   e   mostre  zootecniche  di  particolare
rilevanza   tecnica,   nonche'   partecipazione   alle  stesse  degli
allevatori interessati;
      d)  svolgimento  di  corsi  specialistici  di  formazione  o di
aggiornamento per tecnici ed allevatori;
      e)   collaborazione   con   organismi   specializzati   per  la
realizzazione di studi e ricerche in zootecnia;
      f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione
animale;
      g) ritiro sul territorio regionale e smaltimento delle carcasse
animali di ogni specie e razze.
    3.  I  criteri  per  la determinazione delle spese ammissibili al
contributo  pubblico e le modalita' operative sono stabiliti ai sensi
dell'Art. 9.