Art. 3. I n t e r v e n t i 1. Ai fini di cui all'Art. 1, nel rispetto della normativa comunitaria ed in armonia con la legislazione nazionale, la Regione: a) finanzia lo svolgimento delle attivita' di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze di interesse zootecnico; b) incentiva l'esecuzione dei controlli della produttivita' del bestiame allevato finalizzati all'attivita' di miglioramento genetico dello stesso; c) finanzia l'attivita' di assistenza tecnica in zootecnia; d) promuove la diffusione dell'inseminazione strumentale e delle tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale. 2. La giunta regionale puo' finanziare, anche per il tramite dell'Associazione degli allevatori del Molise, programmi ed interventi nelle seguenti materie: a) valutazione genetica degli arieti destinati al miglioramento del patrimonio ovino allevato; b) acquisto di riproduttori maschi e femmine iscritti nei libri genealogici o equivalenti nel rispetto delle condizioni di accesso previste dal Programma operativo regionale del Molise e dal suo Complemento di programmazione, in favore di imprenditori agricoli che conducono allevamenti di animali della stessa razza dei riproduttori acquistati; c) organizzazione nell'ambito regionale e nazionale di manifestazioni, rassegne e mostre zootecniche di particolare rilevanza tecnica, nonche' partecipazione alle stesse degli allevatori interessati; d) svolgimento di corsi specialistici di formazione o di aggiornamento per tecnici ed allevatori; e) collaborazione con organismi specializzati per la realizzazione di studi e ricerche in zootecnia; f) acquisizione ed elaborazione dati inerenti alla riproduzione animale; g) ritiro sul territorio regionale e smaltimento delle carcasse animali di ogni specie e razze. 3. I criteri per la determinazione delle spese ammissibili al contributo pubblico e le modalita' operative sono stabiliti ai sensi dell'Art. 9.