Art. 4.
                    Associazione degli allevatori
    1.  La  Regione  riconosce  all'Associazione degli allevatori del
Molise  i  finanziamenti  pubblici  previsti  ai  sensi della vigente
normativa  comunitaria e nazionale per gli interventi di cui all'Art.
3.
    2.   L'amministrazione  regionale  anticipa,  su  apposito  conto
corrente  bancario  infruttifero,  il 100 per cento dei costi annuali
fissi o obbligatori.
    3.  Sul conto corente di cui al comma 2 i pagamenti sono disposti
unicamente   dal   legale   rappresentante   dell'Associazione  degli
allevatori   e   le   eventuali   economie   di  spesa  costituiscono
anticipazione per l'anno successivo.