Art. 4. Associazione degli allevatori 1. La Regione riconosce all'Associazione degli allevatori del Molise i finanziamenti pubblici previsti ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale per gli interventi di cui all'Art. 3. 2. L'amministrazione regionale anticipa, su apposito conto corrente bancario infruttifero, il 100 per cento dei costi annuali fissi o obbligatori. 3. Sul conto corente di cui al comma 2 i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'Associazione degli allevatori e le eventuali economie di spesa costituiscono anticipazione per l'anno successivo.