Art. 6.
                Controlli della produttivita animale
    1.  Per  l'effettuazione  dei  controlli  funzionali, finalizzati
all'attivita'  di  miglioramento genetico del bestiame allevato, puo'
essere  concesso  un  contributo  annuale  fino al 70 per cento delle
spese sostenute e riconosciute ammissibili.
    2.  La  spesa ammissibile al contributo e' determinata in ragione
del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della
situazione ambientale e produttiva del territorio.