Art. 6. Controlli della produttivita animale 1. Per l'effettuazione dei controlli funzionali, finalizzati all'attivita' di miglioramento genetico del bestiame allevato, puo' essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento delle spese sostenute e riconosciute ammissibili. 2. La spesa ammissibile al contributo e' determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.