Art. 7. Assistenza tecnica in zootecnia 1. Al fine di conseguire il miglioramento delle tecniche di allevamento e delle produzioni zootecniche, nonche' il benessere degli animali e l'adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici alle norme sulla sicurezza e sulla compatibilita' ambientale ed igienico-sanitaria, la giunta regionale concede all'Associazione degli allevatori del Molise aiuti vino al 100 per cento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica in zootecnia. 2. L'assistenza tecnica in zootecnia, di cui al comma 1, e' finanziata a condizione che la stessa non rientri nella normale attivita' di gestione aziendale.