Art. 7.
                   Assistenza tecnica in zootecnia
    1.  Al  fine  di  conseguire  il  miglioramento delle tecniche di
allevamento  e  delle  produzioni  zootecniche,  nonche' il benessere
degli  animali e l'adeguamento delle strutture ed impianti zootecnici
alle  norme  sulla  sicurezza  e  sulla  compatibilita' ambientale ed
igienico-sanitaria,  la  giunta  regionale  concede  all'Associazione
degli  allevatori  del Molise aiuti vino al 100 per cento della spesa
riconosciuta  per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica
in zootecnia.
    2.  L'assistenza  tecnica  in  zootecnia,  di  cui al comma 1, e'
finanziata  a  condizione  che  la  stessa  non rientri nella normale
attivita' di gestione aziendale.