Art. 8. Riproduzione animale 1. Allo scopo di sostenere il mantenimento ed il miglioramento della qualita' genetica del patrimonio zootecnico regionale, la giunta regionale riconosce i seguenti aiuti: a) fino al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti in centri per la riproduzione animale; b) fino al 40 per cento dei costi riconosciuti per l'introduzione a livello aziendale di tecniche e metodi innovativi in materia di riproduzione animale, con esclusione degli interventi di fecondazione artificiale. 2. Il massimale di cui alla lettera b) del comma 1 e' elevabile fino al 70 per cento dei costi riconosciuti per le aziende iscritte nei libri genealogici che rientrano in programmi relativi ai test per la qualita' genetica o di valutazione delle rese del bestiame.