Art. 8.
                        Riproduzione animale
    1.  Allo  scopo  di sostenere il mantenimento ed il miglioramento
della  qualita'  genetica  del  patrimonio  zootecnico  regionale, la
giunta regionale riconosce i seguenti aiuti:
      a) fino  al 40 per cento dei costi ammissibili per investimenti
in centri per la riproduzione animale;
      b)   fino   al   40   per  cento  dei  costi  riconosciuti  per
l'introduzione a livello aziendale di tecniche e metodi innovativi in
materia  di  riproduzione animale, con esclusione degli interventi di
fecondazione artificiale.
    2.  Il  massimale di cui alla lettera b) del comma 1 e' elevabile
fino  al  70 per cento dei costi riconosciuti per le aziende iscritte
nei libri genealogici che rientrano in programmi relativi ai test per
la qualita' genetica o di valutazione delle rese del bestiame.