Art. 9. Altri interventi 1. La giunta regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, puo' finanziare i programmi e gli interventi di cui all'Art. 3, comma 2. I massimali di contributi rapportati alla spesa ammissibile sono definiti con atto della giunta regionale in conformita' alle limitazioni contenute nella decisione della commissione e di quanto previsto dal programma operativo regionale del Molise e dal Complemento di programmazione.