Art. 9.
                          Altri interventi
    1.   La  giunta  regionale,  nei  limiti  dello  stanziamento  di
bilancio,  puo'  finanziare  i  programmi  e  gli  interventi  di cui
all'Art.  3, comma 2. I massimali di contributi rapportati alla spesa
ammissibile   sono  definiti  con  atto  della  giunta  regionale  in
conformita'   alle   limitazioni   contenute  nella  decisione  della
commissione  e  di  quanto previsto dal programma operativo regionale
del Molise e dal Complemento di programmazione.