Art. 2. Affidamento e dispersione delle ceneri 1. Nel rispetto della volonta' del defunto, soggetto affidatario dell'urna puo' essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge n. 130/2001 o da chi puo' manifestarne la volonta', ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La dispersione delle ceneri e' eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'Art. 3, comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001. 2. La consegna dell'urna cineraria e' effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui e' avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri. 3. Il trasporto delle ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria. 4. Resta valida la possibilita' di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a piu' soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari. 5. In caso di rinuncia all'affidamento e se non e' stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'Art. 80, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.