Art. 2.
               Affidamento e dispersione delle ceneri
    1.  Nel rispetto della volonta' del defunto, soggetto affidatario
dell'urna  puo'  essere qualunque persona, ente o associazione scelta
liberamente  dal  defunto  ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b),
numeri 1  e  2, della legge n. 130/2001 o da chi puo' manifestarne la
volonta', ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4. La
dispersione  delle  ceneri  e'  eseguita  dai soggetti, espressamente
indicati  dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'Art. 3,
comma 1, lettera d), della legge n. 130/2001.
    2.   La   consegna   dell'urna  cineraria  e'  effettuata  previa
sottoscrizione  di  un  documento  nel  quale il soggetto affidatario
dichiara  la  destinazione  finale  dell'urna  o  delle  ceneri; tale
documento,  conservato  presso  l'impianto  di cremazione e presso il
comune  in  cui  e'  avvenuto  il  decesso,  costituisce documento di
accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
    3.  Il  trasporto  delle  ceneri  non  e'  soggetto  alle  misure
precauzionali  igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo
diversa indicazione dell'autorita' sanitaria.
    4.  Resta  valida  la  possibilita'  di  rinuncia all'affidamento
dell'urna  da  parte  del  soggetto indicato dal defunto. La rinuncia
all'affidamento  deve  risultare  da dichiarazione resa all'ufficiale
dello  stato  civile  che  ha  autorizzato  la cremazione. In caso di
affidamento  a  piu' soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica
anche la rinuncia degli altri affidatari.
    5.  In  caso  di  rinuncia  all'affidamento  e  se  non  e' stata
effettuata  la  dispersione,  le  ceneri  sono conservate in appositi
spazi  cimiteriali  di  cui  all'Art.  80,  comma 6,  del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.