Art. 4. Luoghi di dispersione delle ceneri 1. La dispersione delle ceneri e' consentita nei seguenti luoghi: a) in aree a cio' destinate all'interno dei cimiteri di cui all'Art. 80, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990; b) in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione; c) in aree private. 2. La dispersione e' vietata nei centri abitati come definiti dall'Art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non puo' dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro. 4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua e' consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001.