Art. 4.
                 Luoghi di dispersione delle ceneri
    1. La dispersione delle ceneri e' consentita nei seguenti luoghi:
      a) in  aree  a  cio'  destinate all'interno dei cimiteri di cui
all'Art.  80,  comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n.
285/1990;
      b) in  aree  naturali  appositamente  individuate,  nell'ambito
delle  aree  di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla
regione;
      c) in aree private.
    2.  La  dispersione  e'  vietata nei centri abitati come definiti
dall'Art.  3,  comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285.
    3.  La  dispersione  in  aree  private,  al  di  fuori dei centri
abitati,  deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e
non puo' dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro.
    4.  La  dispersione  in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi
d'acqua  e'  consentita  nei  tratti liberi da natanti e manufatti ai
sensi dell'Art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 130/2001.