Art. 6.
                          C r e m a t o r i
    1.  La  realizzazione di nuovi crematori avviene in conformita' a
quanto  indicato  dall'Art. 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in
coerenza  con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004,
n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
    2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione
a  realizzare  crematori.  La  Regione  concede  tale  autorizzazione
tenendo conto delle esigenze territoriali.
    3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo
anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.