Art. 6. C r e m a t o r i 1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformita' a quanto indicato dall'Art. 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale. 2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La Regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali. 3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.