Art. 8. Informazione ai cittadini 1. I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici. 2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalita' di dispersione o conservazione delle stesse. 3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte e' tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilita' di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla Regione e dai comuni.