Art. 8.
                      Informazione ai cittadini
    1.  I comuni e la Regione favoriscono e promuovono l'informazione
ai  cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche
funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
    2.  Specifiche  e  dettagliate  informazioni  sono  dedicate alla
cremazione,   all'affidamento   delle  ceneri  e  alle  modalita'  di
dispersione o conservazione delle stesse.
    3.  Il  medico che provvede alla stesura del certificato di morte
e'  tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto
in  ordine  alle  diverse  possibilita'  di  disposizioni da adottare
relativamente  al  defunto  anche attraverso il materiale informativo
predisposto dalla Regione e dai comuni.