(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2006) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 che disciplina le attivita' della Regione nella materia della difesa del suolo nonche' la gestione del demanio idrico regionale, in attuazione del decreto legislativo 5 maggio 2001, n. 265; Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), che, all'Art. 4, comma 49 e seguenti, autorizza l'amministrazione regionale a provvedere al ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate nelle aree private comprese in bacini di invaso o comunque allegate per effetto di sbarramenti o altri manufatti idraulici, realizzati ai fini della laminazione o dell'espansione delle piene dei corsi d'acqua; Considerato che, per dette finalita', il comma 51 dell'Art. 4 della stessa legge regionale n. 1/2005 prevede l'adozione di apposito regolamento; Visto il testo di regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allegate per effetto di opere idrauliche, di cui alla norma sopra citata; Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale; Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2131 di data 15 settembre 2006; Decreta: E' approvato il «Regolamento per il ristoro dei danni subiti dalle colture agricole praticate in aree private allegate per effetto di opere idrauliche, di cui all'Art. 4, comma 49 e seguenti, della legge regionale 2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Trieste, 6 ottobre 2006 ILLY