(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 43 del 25 ottobre 2006)
                            IL PRESIDENTE
    Vista  la  legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 che disciplina le
attivita'  della Regione nella materia della difesa del suolo nonche'
la  gestione  del demanio idrico regionale, in attuazione del decreto
legislativo 5 maggio 2001, n. 265;
    Vista la legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria
2005),    che,   all'Art.   4,   comma 49   e   seguenti,   autorizza
l'amministrazione  regionale a provvedere al ristoro dei danni subiti
dalle  colture  agricole  praticate  nelle  aree  private comprese in
bacini  di  invaso  o  comunque allegate per effetto di sbarramenti o
altri  manufatti  idraulici,  realizzati  ai fini della laminazione o
dell'espansione delle piene dei corsi d'acqua;
    Considerato  che,  per  dette  finalita', il comma 51 dell'Art. 4
della stessa legge regionale n. 1/2005 prevede l'adozione di apposito
regolamento;
    Visto  il  testo  di  regolamento per il ristoro dei danni subiti
dalle colture agricole praticate in aree private allegate per effetto
di opere idrauliche, di cui alla norma sopra citata;
    Visto l'Art. 42 dello Statuto regionale;
    Su  conforme deliberazione della giunta regionale n. 2131 di data
15 settembre 2006;
                              Decreta:
    E'  approvato  il  «Regolamento  per  il ristoro dei danni subiti
dalle colture agricole praticate in aree private allegate per effetto
di  opere  idrauliche,  di cui all'Art. 4, comma 49 e seguenti, della
legge  regionale  2 febbraio 2005 n. 1 (legge finanziaria 2005)», nel
testo  allegato  al  presente  provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come Regolamento della Regione.
    Il  presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
      Trieste, 6 ottobre 2006
                                ILLY