Regolamento per la disciplina dei rapporti tra l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, la Regione, i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari e gli Enti locali, ai sensi dell'Art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6. Art. 1. Oggetto e finalita' programmatiche 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), disciplina le modalita' di coordinamento delle attivita' dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) con il sistema delle autonomie locali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari del Friuli-Venezia Giulia, di seguito Dipartimenti delle ASS, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione programmatica e tecnico-operativa, secondo i principi di semplificazione, economicita', efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. 2. Il regolamento definisce altresi' le fattispecie per le quali la Regione, le Province, le comunita' montane e collinare, i comuni ed i Dipartimenti delle ASS si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA per l'esercizio delle loro funzioni mediante le convenzioni di cui all'Art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 6/1998. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) fabbisogno stimato di protezione ambientale: il livello di stress cui e' sottoposto l'ambiente per effetto delle pressioni antropiche e delle caratteristiche del territorio; b) enti locali: gli enti e le loro forme associative, di cui alla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia); c) prestazioni di ARPA: qualsiasi tipologia di servizio, prodotto, studio o progetto rientrante nelle attivita' dell'ARPA comprese tra quelle elencate dall'Art. 3 della legge regionale n. 6/1998. Art. 3. Attivita' istituzionali di ARPA: fattispecie obbligatorie 1. Nell'esercizio delle competenti funzioni amministrative e di pianificazione e programmazione in materia di prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria, la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti delle ASS si avvalgono obbligatoriamente di ARPA per tutte le prestazioni riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2. A tal fine gli enti locali ed i dipartimenti delle ASS stipulano le convenzioni di cui all'Art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 6/1998. 2. Le fattispecie obbligatorie comprendono tutte le attivita' di monitoraggio e controllo sulle matrici ambientali e sui principali fattori di rischio ambientali, igienico-sanitari e degli ambienti di lavoro e piu' in generale le attivita' di supporto tecnico richieste ad ARPA nell'ambito dei procedimenti che l'ente competente e' vincolato ad avviare ai sensi di specifiche disposizioni di legge o di regolamento emanate a livello statale o regionale, nonche' ai sensi di linee guida di prevenzione ambientale ed igienico sanitaria emanate a livello statale o regionale. Rientrano tra queste: a) il monitoraggio ambientale: si tratta di attivita' di rilevazione sistematica delle variazioni di caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, in base a parametri o a misure tecniche. Prevede attivita' di progettazione o di realizzazione attraverso misurazioni, campionamenti, analisi e relative elaborazioni, con frequenza appropriata, in accordo con procedure documentate e stabilite, allo scopo di fornire informazioni utili, anche con riferimento a norme di legge, alla determinazione di uno stato di qualita' ambientale, anche a fini sanitari. Ricomprende anche le reti di monitoraggio automatiche e tutti i sistemi per la loro gestione; b) il controllo ambientale: si tratta di attivita' di verifica di conformita' alle normative ambientali vigenti e a eventuali prescrizioni autorizzative riguardo a un dato elemento (parti di impianto, attivita). Prevede attivita' di programmazione o di realizzazione di rilevazioni di caratteristiche chimiche, fisiche, biologiche, in base a parametri o misure tecniche, attraverso sopralluoghi, misurazioni, campionamenti, analisi e relative elaborazioni, in accordo con procedure documentate e stabilite, allo scopo di fornire informazioni utili, anche con riferimento a norme di legge, alla determinazione di uno stato di qualita' ambientale, anche ai fini sanitari; c) il supporto tecnico: si tratta di attivita' tecniche, svolte anche attraverso la conduzione di sopralluoghi, la redazione di pareri e la partecipazione a conferenza di servizi, nelle quali le competenze e le conoscenze di carattere ambientale vengono messe a disposizione degli enti che ne fanno richiesta ai fini dell'espletamento dei procedimenti di propria competenza in materia. Il supporto tecnico comprende le attivita' di Pronto intervento ambientale, cioe' le attivita' di rilevazione delle variazioni di una caratteristica chimica, fisica, biologica, in base a parametri o misure tecniche, eseguite su chiamata della Regione, degli enti locali, dei dipartimenti delle ASS o dell'autorita' giudiziaria, al fine di documentarne, valutarne o contenerne gli effetti. Sono escluse le attivita' di supporto all'elaborazione di piani e programmi ambientali, svolte tramite studi, ricerche o progetti, e quelle di supporto alla promozione di sistemi di gestione ambientale; d) l'informazione ambientale: si tratta di un insieme di sistemi e di attivita' che consentono la raccolta, l'elaborazione e la distribuzione dei dati e dell'informazione ambientale. Comprende i sistemi informatici di raccolta delle informazioni, i sistemi di elaborazione e di reportistica ambientale, le strutture di pubblicazione dei dati su internet ed intranet, le strutture di promozione, di formazione e di educazione ambientale, le strutture di supporto e di analisi territoriale su substrato cartografico, le strutture di elaborazione degli indicatori ambientali, le strutture di reportistica ambientale (RSA), l'URP. Art. 4. Convenzioni per l'avvalimento obbligatorio delle strutture tecniche provinciali dell'ARPA: elementi 1. Le convenzioni di cui all'Art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 6/1998 individuano, per il triennio di riferimento, le prestazioni erogate dall'ARPA, il livello quantitativo e qualitativo delle medesime, i relativi costi, i tempi di erogazione. Stabiliscono altresi' quali prestazioni, ed in che misura, sono erogate da ARPA a titolo gratuito in quanto coperte dal finanziamento regionale. 2. Le convenzioni prevedono altresi' che qualora il costo della prestazione richiesta dall'ente locale sia posto, interamente o parzialmente, a carico di terzi, l'ente richiedente sostiene gli oneri economici specifici, versando ad ARPA il corrispettivo delle prestazioni erogate secondo il tariffario regionale dell'Agenzia, salva rivalsa. 3. Il livello quantitativo e qualitativo delle prestazioni e' concordato in funzione delle seguenti variabili: a) i livelli di prestazione erogati nel triennio precedente; b) il fabbisogno stimato di protezione ambientale; c) il patrimonio tecnologico e professionale disponibile in relazione alle risorse assegnate. 4. I costi delle prestazioni erogate sono calcolati dall'ARPA secondo i seguenti parametri: a) costo orario del personale impiegato nell'espletamento delle singole operazioni richieste, cosi' come risultante dai CCNL di comparto vigenti; b) costo dell'analisi; c) manutenzione e ammortamento delle attrezzature richieste per la prestazione; d) costi dei materiali utilizzati; e) altri costi rilevati da ARPA per l'esecuzione della singola prestazione; f) tempo d'esecuzione delle singole operazioni. 5. I tempi di erogazione delle prestazioni sono concordati in modo da garantire al richiedente il corretto esercizio delle funzioni di competenza. 6. Le convenzioni disciplinano, altresi', i tempi e le modalita' di controllo e di monitoraggio sull'esecuzione delle prestazioni da parte dell'ARPA. 7. A tal fine l'ARPA adotta un sistema di monitoraggio, basato su specifici indicatori di efficacia, efficienza ed economicita', delle prestazioni erogate e dei relativi tempi di risposta a favore dell'ente convenzionato. 8. Le convenzioni sono stipulate entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Art. 5. Convenzioni Regione- Province 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di elaborare le convenzioni di cui all'Art. 12, comma 1, della legge regionale n. 6/1998, la Regione acquisisce dall'ARPA un documento ricognitivo delle prestazioni rese alle province e relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'Art. 3, con l'indicazione del livello quantitativo e qualitativo delle medesime nell'ultimo triennio, dei costi delle prestazioni e dei tempi di erogazione. 2. Nei successivi sessanta giorni, la Regione, ricevuta la relazione dell'ARPA, definisce, per ciascuna Provincia, i contenuti di una proposta di convenzione, precisando gli elementi di cui all'Art. 4. Al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformita' dei livelli di protezione ambientale e della qualita' dei servizi, la Regione acquisisce sulla proposta il parere del Comitato di indirizzo e verifica di cui all'Art. 13 della legge regionale n. 6/1998, di seguito Comitato. 3. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Comitato, la proposta elaborata dalla Regione e' trasmessa alla provincia interessata, che si esprime nei successivi sessanta giorni, sentito il Comitato tecnico provinciale di coordinamento, ai sensi dell'Art. 15, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/1998. 4. Nei successivi trenta giorni, la Regione e ciascuna provincia stipulano le convenzioni, sentito il direttore generale dell'ARPA. Le convenzioni hanno durata triennale; qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, quella vigente e' prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni. 5. Se durante il triennio di validita' della convenzione si manifestano nuove e impreviste criticita' ambientali oppure viene mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito dell'accordo, ovvero si ravvisa la necessita' di un adeguamento della convenzione al mutato contesto economico, ambientale e sociale, la Regione d'ufficio o su richiesta della provincia puo' promuoverne l'aggiornamento, secondo la procedura di cui ai commi precedenti. Art. 6. Convenzioni con enti locali diversi dalle province 1. Per le prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'Art. 3, gli enti locali diversi dalle province si avvalgono dell'ARPA secondo convenzioni, stipulate sulla base della convenzione tipo elaborata dalla Regione, ai sensi dell'Art. 12, comma 3 della legge regionale n. 6/1998. 2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di elaborare la convenzione tipo di cui al comma 1, la Regione acquisisce dall'ARPA un documento ricognitivo delle prestazioni rese agli enti locali di cui al comma 1 e relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'Art. 3, comma 2, con l'indicazione del livello quantitativo e qualitativo delle medesime nell'ultimo triennio, dei costi delle prestazioni e dei tempi di erogazione. 3. Nei successivi sessanta giorni, la Regione, ricevuta la relazione dell'ARPA, definisce il contenuto della proposta di convenzione-tipo, che traccia le linee di indirizzo e lo schema da utilizzare nella redazione delle singole convenzioni con gli enti locali interessati. Al fine di garantire sul territorio regionale l'uniformita' dei livelli di protezione ambientale e della qualita' dei servizi, la Regione acquisisce il parere del Comitato. 4. Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere favorevole del Comitato, la proposta elaborata dalla Regione, sentito il direttore generale dell'ARPA, e' trasmessa al Consiglio delle autonomie locali, che si esprime, ai sensi dell'Art. 34 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, con le modalita' di cui all'Art. 36 della medesima legge regionale, ed e' successivamente approvata dalla Giunta regionale. 5. Qualora si manifestino nuove e impreviste criticita' ambientali oppure venga mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito della convenzione tipo, ovvero si ravvisi la necessita' di un adeguamento della convenzione tipo al mutato contesto economico, ambientale e sociale, la Regione promuove l'aggiornamento con la procedura di cui ai commi precedenti. 6. Le convenzioni tra gli enti locali di cui al comma 1 e l'ARPA sono stipulate entro novanta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione definitiva della convenzione tipo nel Bollettino ufficiale della Regione. 7. Le convenzioni stipulate tra gli enti locali di cui al comma 1 e l'ARPA hanno durata triennale; qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, la validita' di quella vigente e' prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni. 8. Nella convenzione tra ARPA e gli enti locali di cui al comma i e' prevista una clausola di rinegoziazione, legata all'aggiornamento della convenzione tipo da parte della Regione. Art. 7. Rapporti tra ARPA e Aziende per i servizi sanitari 1. Per le prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'Art. 3 le Aziende per i servizi sanitari, di seguito ASS, si avvalgono gratuitamente dell'ARPA secondo convenzioni stipulate con l'ARPA, ai sensi dell'Art. 12, comma 2 della legge regionale n. 6/1998. 2. Qualora tali prestazioni vengano erogate a favore di terzi cui spetta sostenerne il costo, interamente o parzialmente, la convenzione stabilisce le modalita' con le quali vengono introitate dall'ARPA le tariffe per la parte di competenza, in relazione alla prestazione effettuata. 3. Le convenzioni contengono gli elementi di cui all'Art. 4 ed hanno durata triennale. Qualora, alla scadenza del triennio, non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, quella vigente e' prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni. 4. Se durante il triennio di validita' della convenzione si manifestano nuove e impreviste criticita' ambientali oppure viene mutato il quadro normativo di riferimento, rendendo superato il merito dell'accordo, ovvero si ravvisa la necessita' di un adeguamento della convenzione al mutato contesto economico, ambientale e sociale, le parti ne promuovono l'aggiornamento. 5. Nell'ambito del quadro di riferimento costituito dalle convenzioni, l'ARPA e i dipartimenti delle ASS redigono di comune intesa il programma operativo annuale delle prestazioni che l'ARPA dovra' svolgere a favore delle ASS. 6. Al fine di assicurare lo svolgimento coordinato ed integrato delle funzioni di controllo ambientale e di prevenzione collettiva negli ambienti di vita e di lavoro, che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria, i Dipartimenti delle ASS e l'ARPA: a) definiscono in modo congiunto procedure indicanti le modalita' di attivazione e di reciproco supporto nelle attivita' di pronto intervento al fine di proporre le misure urgenti volte a tutelare nella situazione contingente l'ambiente e la salute pubblica; b) istituiscono gruppi di lavoro permanenti per definire i piani annuali di lavoro e le modalita' di gestione congiunta delle rispettive attivita', per le quali, pur essendo individuato il soggetto referente sulla base del riparto di cui all'Art. 17 della legge regionale n. 6/1998, la concorrenza dell'altro soggetto e' tale da richiedere il massimo coinvolgimento delle due strutture. Art. 8. Disposizioni finali 1. Le convenzioni di cui all'Art. 4 sostituiscono le convenzioni, i patti, i protocolli d'intesa, le intese di programma e gli accordi, comunque denominati, gia' stipulati tra ARPA e gli enti locali in merito alle prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui all'Art. 3, comma 2. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il Presidente: Illy