Regolamento  per  la  disciplina dei rapporti tra l'Agenzia regionale
per  la  protezione  dell'ambiente,  la  Regione,  i  Dipartimenti di
prevenzione  delle  Aziende per i servizi sanitari e gli Enti locali,
ai  sensi dell'Art. 5, comma 3 della legge regionale 3 marzo 1998, n.
                                 6.

                               Art. 1.
                 Oggetto e finalita' programmatiche
    1.  Il  presente  regolamento, in attuazione dell'Art. 5, comma 3
della  legge  regionale  3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia
regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  - ARPA), disciplina le
modalita' di coordinamento delle attivita' dell'Agenzia regionale per
la  protezione  dell'ambiente  (ARPA)  con il sistema delle autonomie
locali  e  con  i  Dipartimenti  di  prevenzione  delle Aziende per i
servizi  sanitari  del Friuli-Venezia Giulia, di seguito Dipartimenti
delle   ASS,   perseguendo  l'obiettivo  della  massima  integrazione
programmatica    e   tecnico-operativa,   secondo   i   principi   di
semplificazione,  economicita',  efficienza  ed efficacia dell'azione
amministrativa.
    2.  Il regolamento definisce altresi' le fattispecie per le quali
la  Regione,  le Province, le comunita' montane e collinare, i comuni
ed  i Dipartimenti delle ASS si avvalgono obbligatoriamente dell'ARPA
per  l'esercizio  delle  loro funzioni mediante le convenzioni di cui
all'Art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 6/1998.
                               Art. 2.
                             Definizioni
    1.  Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende
per:
      a) fabbisogno  stimato  di protezione ambientale: il livello di
stress  cui  e'  sottoposto  l'ambiente  per  effetto delle pressioni
antropiche e delle caratteristiche del territorio;
      b) enti  locali:  gli  enti e le loro forme associative, di cui
alla   legge  regionale  9 gennaio  2006,  n.  1  (Principi  e  norme
fondamentali   del   sistema   Regione   -   autonomie   locali   nel
Friuli-Venezia Giulia);
      c) prestazioni   di  ARPA:  qualsiasi  tipologia  di  servizio,
prodotto,  studio  o  progetto  rientrante  nelle attivita' dell'ARPA
comprese  tra  quelle  elencate  dall'Art. 3 della legge regionale n.
6/1998.
                               Art. 3.
      Attivita' istituzionali di ARPA: fattispecie obbligatorie
    1.  Nell'esercizio  delle competenti funzioni amministrative e di
pianificazione  e programmazione in materia di prevenzione ambientale
ed  igienico-sanitaria, la Regione, gli enti locali ed i Dipartimenti
delle  ASS  si  avvalgono  obbligatoriamente  di  ARPA  per  tutte le
prestazioni riconducibili alle fattispecie di cui al comma 2.
    A  tal fine gli enti locali ed i dipartimenti delle ASS stipulano
le  convenzioni  di  cui  all'Art.  12,  commi 1,  2  e 3 della legge
regionale n. 6/1998.
    2.  Le fattispecie obbligatorie comprendono tutte le attivita' di
monitoraggio  e  controllo  sulle matrici ambientali e sui principali
fattori  di rischio ambientali, igienico-sanitari e degli ambienti di
lavoro  e piu' in generale le attivita' di supporto tecnico richieste
ad  ARPA  nell'ambito  dei  procedimenti  che  l'ente  competente  e'
vincolato  ad  avviare ai sensi di specifiche disposizioni di legge o
di  regolamento  emanate  a  livello  statale o regionale, nonche' ai
sensi  di linee guida di prevenzione ambientale ed igienico sanitaria
emanate a livello statale o regionale. Rientrano tra queste:
      a) il  monitoraggio  ambientale:  si  tratta  di  attivita'  di
rilevazione sistematica delle variazioni di caratteristiche chimiche,
fisiche, biologiche, in base a parametri o a misure tecniche. Prevede
attivita' di progettazione o di realizzazione attraverso misurazioni,
campionamenti,   analisi   e  relative  elaborazioni,  con  frequenza
appropriata,  in  accordo con procedure documentate e stabilite, allo
scopo di fornire informazioni utili, anche con riferimento a norme di
legge, alla determinazione di uno stato di qualita' ambientale, anche
a   fini   sanitari.   Ricomprende  anche  le  reti  di  monitoraggio
automatiche e tutti i sistemi per la loro gestione;
      b) il  controllo ambientale: si tratta di attivita' di verifica
di  conformita'  alle  normative  ambientali  vigenti  e  a eventuali
prescrizioni  autorizzative  riguardo  a  un  dato elemento (parti di
impianto,   attivita).  Prevede  attivita'  di  programmazione  o  di
realizzazione  di  rilevazioni  di caratteristiche chimiche, fisiche,
biologiche,  in  base  a  parametri  o  misure  tecniche,  attraverso
sopralluoghi,   misurazioni,   campionamenti,   analisi   e  relative
elaborazioni,  in accordo con procedure documentate e stabilite, allo
scopo di fornire informazioni utili, anche con riferimento a norme di
legge, alla determinazione di uno stato di qualita' ambientale, anche
ai fini sanitari;
      c) il supporto tecnico: si tratta di attivita' tecniche, svolte
anche  attraverso  la  conduzione  di  sopralluoghi,  la redazione di
pareri  e  la  partecipazione a conferenza di servizi, nelle quali le
competenze  e  le  conoscenze di carattere ambientale vengono messe a
disposizione   degli   enti   che   ne   fanno   richiesta   ai  fini
dell'espletamento  dei procedimenti di propria competenza in materia.
Il  supporto  tecnico  comprende  le  attivita'  di Pronto intervento
ambientale, cioe' le attivita' di rilevazione delle variazioni di una
caratteristica  chimica,  fisica,  biologica,  in  base a parametri o
misure  tecniche,  eseguite  su  chiamata  della  Regione, degli enti
locali,  dei  dipartimenti delle ASS o dell'autorita' giudiziaria, al
fine  di  documentarne,  valutarne  o  contenerne  gli  effetti. Sono
escluse   le  attivita'  di  supporto  all'elaborazione  di  piani  e
programmi  ambientali,  svolte  tramite studi, ricerche o progetti, e
quelle di supporto alla promozione di sistemi di gestione ambientale;
      d) l'informazione  ambientale:  si  tratta  di  un  insieme  di
sistemi  e  di attivita' che consentono la raccolta, l'elaborazione e
la distribuzione dei dati e dell'informazione ambientale. Comprende i
sistemi  informatici  di  raccolta  delle  informazioni, i sistemi di
elaborazione   e   di   reportistica   ambientale,  le  strutture  di
pubblicazione  dei  dati  su  internet  ed  intranet, le strutture di
promozione, di formazione e di educazione ambientale, le strutture di
supporto  e  di  analisi  territoriale  su substrato cartografico, le
strutture  di  elaborazione degli indicatori ambientali, le strutture
di reportistica ambientale (RSA), l'URP.
                               Art. 4.
Convenzioni  per  l'avvalimento obbligatorio delle strutture tecniche
                   provinciali dell'ARPA: elementi
    1.  Le convenzioni di cui all'Art. 12, commi 1, 2 e 3 della legge
regionale  6/1998  individuano,  per  il  triennio di riferimento, le
prestazioni  erogate dall'ARPA, il livello quantitativo e qualitativo
delle medesime, i relativi costi, i tempi di erogazione. Stabiliscono
altresi'  quali prestazioni, ed in che misura, sono erogate da ARPA a
titolo gratuito in quanto coperte dal finanziamento regionale.
    2.  Le  convenzioni prevedono altresi' che qualora il costo della
prestazione  richiesta  dall'ente  locale  sia  posto,  interamente o
parzialmente,  a  carico  di  terzi,  l'ente richiedente sostiene gli
oneri  economici  specifici,  versando ad ARPA il corrispettivo delle
prestazioni  erogate  secondo  il  tariffario regionale dell'Agenzia,
salva rivalsa.
    3.  Il  livello  quantitativo  e qualitativo delle prestazioni e'
concordato in funzione delle seguenti variabili:
      a) i livelli di prestazione erogati nel triennio precedente;
      b) il fabbisogno stimato di protezione ambientale;
      c) il  patrimonio  tecnologico  e  professionale disponibile in
relazione alle risorse assegnate.
    4.  I  costi  delle  prestazioni erogate sono calcolati dall'ARPA
secondo i seguenti parametri:
      a) costo orario del personale impiegato nell'espletamento delle
singole  operazioni  richieste,  cosi'  come  risultante  dai CCNL di
comparto vigenti;
      b) costo dell'analisi;
      c) manutenzione e ammortamento delle attrezzature richieste per
la prestazione;
      d) costi dei materiali utilizzati;
      e) altri  costi rilevati da ARPA per l'esecuzione della singola
prestazione;
      f) tempo d'esecuzione delle singole operazioni.
    5.  I  tempi  di  erogazione delle prestazioni sono concordati in
modo da garantire al richiedente il corretto esercizio delle funzioni
di competenza.
    6.  Le convenzioni disciplinano, altresi', i tempi e le modalita'
di  controllo  e di monitoraggio sull'esecuzione delle prestazioni da
parte dell'ARPA.
    7. A tal fine l'ARPA adotta un sistema di monitoraggio, basato su
specifici  indicatori di efficacia, efficienza ed economicita', delle
prestazioni  erogate  e  dei  relativi  tempi  di  risposta  a favore
dell'ente convenzionato.
    8.   Le   convenzioni  sono  stipulate  entro  centoventi  giorni
dall'entrata in vigore del regolamento.
                               Art. 5.
                    Convenzioni Regione- Province
    1.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento,
al  fine  di  elaborare  le  convenzioni di cui all'Art. 12, comma 1,
della  legge  regionale n. 6/1998, la Regione acquisisce dall'ARPA un
documento ricognitivo delle prestazioni rese alle province e relative
alle  fattispecie  obbligatorie  di cui all'Art. 3, con l'indicazione
del  livello  quantitativo  e  qualitativo delle medesime nell'ultimo
triennio, dei costi delle prestazioni e dei tempi di erogazione.
    2.  Nei  successivi  sessanta  giorni,  la  Regione,  ricevuta la
relazione  dell'ARPA,  definisce, per ciascuna Provincia, i contenuti
di  una  proposta  di  convenzione,  precisando  gli  elementi di cui
all'Art.   4.   Al   fine   di  garantire  sul  territorio  regionale
l'uniformita'  dei  livelli di protezione ambientale e della qualita'
dei  servizi,  la  Regione  acquisisce  sulla  proposta il parere del
Comitato  di  indirizzo  e  verifica  di  cui all'Art. 13 della legge
regionale n. 6/1998, di seguito Comitato.
    3.  Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere favorevole
del  Comitato,  la proposta elaborata dalla Regione e' trasmessa alla
provincia interessata, che si esprime nei successivi sessanta giorni,
sentito  il  Comitato  tecnico provinciale di coordinamento, ai sensi
dell'Art. 15, comma 1, lettera b) della legge regionale n. 6/1998.
    4.  Nei successivi trenta giorni, la Regione e ciascuna provincia
stipulano le convenzioni, sentito il direttore generale dell'ARPA. Le
convenzioni  hanno  durata  triennale;  qualora,  alla  scadenza  del
triennio,  non  sia  stata  ancora  stipulata  una nuova convenzione,
quella  vigente  e'  prorogata  fino  alla  stipulazione  di un nuovo
accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni.
    5.  Se  durante  il  triennio  di  validita' della convenzione si
manifestano  nuove  e  impreviste  criticita' ambientali oppure viene
mutato  il  quadro  normativo  di  riferimento,  rendendo superato il
merito   dell'accordo,   ovvero   si  ravvisa  la  necessita'  di  un
adeguamento   della   convenzione   al   mutato  contesto  economico,
ambientale  e  sociale,  la  Regione  d'ufficio  o su richiesta della
provincia  puo'  promuoverne l'aggiornamento, secondo la procedura di
cui ai commi precedenti.
                               Art. 6.
         Convenzioni con enti locali diversi dalle province
    1.  Per  le prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di
cui  all'Art.  3, gli enti locali diversi dalle province si avvalgono
dell'ARPA secondo convenzioni, stipulate sulla base della convenzione
tipo  elaborata  dalla  Regione, ai sensi dell'Art. 12, comma 3 della
legge regionale n. 6/1998.
    2.  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento,
al  fine  di  elaborare  la  convenzione  tipo  di cui al comma 1, la
Regione   acquisisce   dall'ARPA   un   documento  ricognitivo  delle
prestazioni  rese  agli enti locali di cui al comma 1 e relative alle
fattispecie   obbligatorie   di   cui   all'Art.   3,   comma 2,  con
l'indicazione  del  livello quantitativo e qualitativo delle medesime
nell'ultimo  triennio,  dei  costi  delle  prestazioni e dei tempi di
erogazione.
    3.  Nei  successivi  sessanta  giorni,  la  Regione,  ricevuta la
relazione   dell'ARPA,  definisce  il  contenuto  della  proposta  di
convenzione-tipo,  che  traccia  le linee di indirizzo e lo schema da
utilizzare  nella  redazione  delle  singole convenzioni con gli enti
locali  interessati.  Al  fine  di garantire sul territorio regionale
l'uniformita'  dei  livelli di protezione ambientale e della qualita'
dei servizi, la Regione acquisisce il parere del Comitato.
    4.  Entro quindici giorni dall'acquisizione del parere favorevole
del  Comitato,  la  proposta  elaborata  dalla  Regione,  sentito  il
direttore   generale  dell'ARPA,  e'  trasmessa  al  Consiglio  delle
autonomie  locali,  che si esprime, ai sensi dell'Art. 34 della legge
regionale  9 gennaio  2006, n. 1, con le modalita' di cui all'Art. 36
della medesima legge regionale, ed e' successivamente approvata dalla
Giunta regionale.
    5.   Qualora   si   manifestino  nuove  e  impreviste  criticita'
ambientali  oppure  venga  mutato il quadro normativo di riferimento,
rendendo superato il merito della convenzione tipo, ovvero si ravvisi
la  necessita'  di  un  adeguamento  della convenzione tipo al mutato
contesto   economico,  ambientale  e  sociale,  la  Regione  promuove
l'aggiornamento con la procedura di cui ai commi precedenti.
    6.  Le convenzioni tra gli enti locali di cui al comma 1 e l'ARPA
sono   stipulate  entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione  della
deliberazione  di  approvazione definitiva della convenzione tipo nel
Bollettino ufficiale della Regione.
    7. Le convenzioni stipulate tra gli enti locali di cui al comma 1
e l'ARPA hanno durata triennale; qualora, alla scadenza del triennio,
non sia stata ancora stipulata una nuova convenzione, la validita' di
quella  vigente  e'  prorogata  fino  alla  stipulazione  di un nuovo
accordo, e comunque fino al massimo di centottanta giorni.
    8. Nella convenzione tra ARPA e gli enti locali di cui al comma i
e'  prevista una clausola di rinegoziazione, legata all'aggiornamento
della convenzione tipo da parte della Regione.
                               Art. 7.
         Rapporti tra ARPA e Aziende per i servizi sanitari
    1.  Per  le prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di
cui  all'Art. 3 le Aziende per i servizi sanitari, di seguito ASS, si
avvalgono  gratuitamente  dell'ARPA secondo convenzioni stipulate con
l'ARPA,  ai  sensi  dell'Art.  12,  comma 2  della legge regionale n.
6/1998.
    2. Qualora tali prestazioni vengano erogate a favore di terzi cui
spetta   sostenerne   il   costo,   interamente  o  parzialmente,  la
convenzione  stabilisce  le modalita' con le quali vengono introitate
dall'ARPA  le  tariffe  per la parte di competenza, in relazione alla
prestazione effettuata.
    3.  Le  convenzioni  contengono gli elementi di cui all'Art. 4 ed
hanno  durata triennale. Qualora, alla scadenza del triennio, non sia
stata  ancora  stipulata  una  nuova  convenzione,  quella vigente e'
prorogata fino alla stipulazione di un nuovo accordo, e comunque fino
al massimo di centottanta giorni.
    4.  Se  durante  il  triennio  di  validita' della convenzione si
manifestano  nuove  e  impreviste  criticita' ambientali oppure viene
mutato  il  quadro  normativo  di  riferimento,  rendendo superato il
merito   dell'accordo,   ovvero   si  ravvisa  la  necessita'  di  un
adeguamento   della   convenzione   al   mutato  contesto  economico,
ambientale e sociale, le parti ne promuovono l'aggiornamento.
    5.   Nell'ambito  del  quadro  di  riferimento  costituito  dalle
convenzioni,  l'ARPA  e  i  dipartimenti delle ASS redigono di comune
intesa  il  programma  operativo annuale delle prestazioni che l'ARPA
dovra' svolgere a favore delle ASS.
    6.  Al  fine di assicurare lo svolgimento coordinato ed integrato
delle  funzioni  di  controllo ambientale e di prevenzione collettiva
negli  ambienti  di  vita  e  di  lavoro,  che  rivestono valenza sia
ambientale sia sanitaria, i Dipartimenti delle ASS e l'ARPA:
      a) definiscono   in   modo  congiunto  procedure  indicanti  le
modalita'  di  attivazione e di reciproco supporto nelle attivita' di
pronto  intervento  al  fine  di  proporre  le misure urgenti volte a
tutelare   nella   situazione  contingente  l'ambiente  e  la  salute
pubblica;
      b) istituiscono  gruppi  di  lavoro  permanenti  per definire i
piani  annuali  di  lavoro e le modalita' di gestione congiunta delle
rispettive  attivita',  per  le  quali,  pur  essendo  individuato il
soggetto  referente  sulla  base del riparto di cui all'Art. 17 della
legge regionale n. 6/1998, la concorrenza dell'altro soggetto e' tale
da richiedere il massimo coinvolgimento delle due strutture.
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali
    1. Le convenzioni di cui all'Art. 4 sostituiscono le convenzioni,
i patti, i protocolli d'intesa, le intese di programma e gli accordi,
comunque  denominati,  gia'  stipulati  tra ARPA e gli enti locali in
merito alle prestazioni relative alle fattispecie obbligatorie di cui
all'Art. 3, comma 2.
                               Art. 9.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il Presidente: Illy