Art. 2.

   1.  L'art.  17 del decreto del Presidente della giunta provinciale
15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituito:
   «Art.  17  (Abitazioni  inabitabili  e  sovraffollate).  -  1.  Al
richiedente  che  occupa un'abitazione dichiarata inabitabile secondo
la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti.
   2.  Al  richiedente  che  occupa  un'abitazione sovraffollata sono
attribuiti  2 punti. Un'abitazione e' considerata sovraffollata se la
superficie abitabile dell'abitazione e' inferiore a 23 metri quadrati
per  una  persona  e  38 metri quadrati per due persone, aumentati di
dieci   metri  quadrati  per  ogni  ulteriore  componente  il  nucleo
familiare.
   3.  In  aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata
dell'occupazione  di  un'abitazione  inabitabile o sovraffollata sono
riconosciuti  ulteriori  punti. Per ogni ulteriore anno successivo al
primo anno di occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata
e'   riconosciuto   1   punto.   Per   la   durata   dell'occupazione
dell'abitazione   inabitabile  o  sovraffollata  sono  attribuiti  al
massimo 3 punti.
   4.   Il   punteggio   relativo  all'occupazione  di  un'abitazione
inabitabile  o  sovraffollata  di  cui  ai  commi 1 e 2 e' attribuito
solamente  se  il  richiedente,  al momento della presentazione della
domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni.
   5.  Al fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 2 alla
domanda di agevolazione edilizia vanno allegate:
    a) una certificazione del comune o una dichiarazione di un libero
professionista  attestante  la superficie abitabile dell'abitazione e
il numero delle persone che la occupano;
    b)   una   dichiarazione   del   comune   attestante   la  durata
dell'occupazione dell'abitazione.»