Art. 2. 1. L'art. 17 del decreto del Presidente della giunta provinciale 15 luglio 1999, n. 42, e successive modifiche, e' cosi' sostituito: «Art. 17 (Abitazioni inabitabili e sovraffollate). - 1. Al richiedente che occupa un'abitazione dichiarata inabitabile secondo la vigente normativa provinciale sono attribuiti 5 punti. 2. Al richiedente che occupa un'abitazione sovraffollata sono attribuiti 2 punti. Un'abitazione e' considerata sovraffollata se la superficie abitabile dell'abitazione e' inferiore a 23 metri quadrati per una persona e 38 metri quadrati per due persone, aumentati di dieci metri quadrati per ogni ulteriore componente il nucleo familiare. 3. In aggiunta al punteggio di cui ai commi 1 e 2, per la durata dell'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata sono riconosciuti ulteriori punti. Per ogni ulteriore anno successivo al primo anno di occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata e' riconosciuto 1 punto. Per la durata dell'occupazione dell'abitazione inabitabile o sovraffollata sono attribuiti al massimo 3 punti. 4. Il punteggio relativo all'occupazione di un'abitazione inabitabile o sovraffollata di cui ai commi 1 e 2 e' attribuito solamente se il richiedente, al momento della presentazione della domanda, alloggia in tale abitazione da almeno tre anni. 5. Al fini dell'attribuzione del punteggio di cui al comma 2 alla domanda di agevolazione edilizia vanno allegate: a) una certificazione del comune o una dichiarazione di un libero professionista attestante la superficie abitabile dell'abitazione e il numero delle persone che la occupano; b) una dichiarazione del comune attestante la durata dell'occupazione dell'abitazione.»