Art. 3.
            Modalita' del prelievo in deroga dello storno
    1.  Per  la  tutela  delle  produzioni agricole, e' consentito il
prelievo  della  specie  storno, con i mezzi di cui all'Art. 31 della
legge  regionale  12 gennaio  1994,  n.  3  (Recepimento  della legge
11 febbraio  1992,  n.  157  «Norme  per  la  protezione  della fauna
selvatica  omeoterma e per il prelievo venatorio»), esclusivamente da
appostamento, ai cacciatori residenti in Toscana.
    2.  E'  ammesso  il  prelievo di venti esemplari al giorno con un
massimo di cento capi complessivi per l'intera stagione venatoria.
    3. I capi abbattuti devono essere segnati sul tesserino regionale
negli appositi spazi presenti in ogni pagina.
    4.  Gli  storni provenienti da allevamento sono utilizzabili come
richiami per gli abbattimenti.