Art. 9.
                        Vigilanza e controllo
    1.  La  vigilanza  e  il  controllo  sull'attivita' di cattura e'
affidata  ai  soggetti  di  cui  all'Art. 51 della legge regionale n.
3/1994.
    2. Le province trasmettono entro il 31 gennaio 2007 all'INFS e al
competente    ufficio    della   giunta   regionale   una   relazione
sull'attivita' svolta dai singoli impianti di cattura.