(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                 Giulia n. 48 del 29 novembre 2006)

                            IL PRESIDENTE

    Visto  il  decreto  legislativo 25 maggio 2001, n. 265 con cui lo
Stato  ha  trasferito  alla  Regione  i  beni appartenenti al demanio
idrico  e  le  funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del
suolo;
    Vista  la  legge  regionale  3 luglio  2002, n. 16, con la quale,
nell'ambito delle nuove competenze assunte, la Regione ha fra l'altro
disciplinato  in  maniera organica la gestione del demanio idrico sia
dal  punto  di  vista  tecnico  che  organizzativo,  individuando  in
dettaglio  le  funzioni  trasferite,  tra le quali sono ricomprese le
concessioni  in  via  amministrativa  di spiagge lacuali, superfici e
pertinenze  dei  laghi e le concessioni di pertinenze idrauliche e di
aree fluviali;
    Visto il comma 1 dell'Art. 57 della legge regionale n. 16/2002 il
quale   dispone   che  l'amministrazione  regionale  adotta  apposito
regolamento  per  la determinazione, con cadenza biennale, dei canoni
da   applicare  alle  concessioni  demaniali  e  alle  utilizzazioni,
comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche;
    Visto  il  regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione n. 0113/Pres. di data 29 aprile 2005;
    Visto  in  particolare  l'Art.  2 del citato regolamento il quale
prevede  le modalita' di revisione biennale dei canoni del tariffario
generale  ad  esso  allegato,  da adottare con la procedura di cui al
comma 1   dell'Art.   57   della  legge  regionale  n.  16/2002,  con
l'applicazione  tra  l'altro,  dove  non diversamente previsto, di un
coefficiente  di  aggiornamento  pari  alla  variazione  degli indici
ISTAT;
    Visto 1'Art. 9, comma 1 della legge regionale 18 gennaio 2006, n.
2,  il  quale  dispone  che  i  canoni demaniali determinati ai sensi
dell'Art. 57, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, si
applicano fino al 31 dicembre 2006;
    Visto in particolare il comma 2 dell'Art. 9 della legge regionale
18 gennaio  2006,  n. 2 il quale dispone che a partire dal 10 gennaio
2007 la decorrenza dell'entrata in vigore dell'aggiornamento biennale
dei  canoni  di  cui  all'Art.  57, comma 1, della legge regionale n.
16/2002 e' riferita all'anno solare;
    Ritenuto  pertanto  di  sottoporre  a  revisione  per  il biennio
2007-2008  il  canone  di  concessione  relativo ai beni demaniali in
argomento,  con riferimento alle categorie di utilizzo summenzionate,
nonche'  di determinare il canone per le nuove tipologie inserite nel
tariffario generale allegato;
    Atteso che il coefficiente di variazione percentuale degli indici
ISTAT   da gennaio  2005  ad agosto  2006  applicata  ai  canoni  del
tariffario  generale,  dove  non si sia diversamente operato, risulta
del 3,6 per cento;
    Considerato che la direzione centrale risorse agricole, naturali,
forestali  e  montagna,  con  nota  prot.  RAF  16/9.7/100426 di data
11 ottobre  2006,  ha indicato le nuove tariffe relative ai canoni da
applicare  per il taglio di legname in alvei che ricadono nel demanio
idrico regionale, per il biennio 2007-2008;
    Vista la legge regionale n. 16/2002;
    Visto l'Art. 42 dello statuto;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale n. 2539 del
27 ottobre 2006;
                              Decreta:

    E' approvato il regolamento recante modifiche al «Regolamento per
la  determinazione dei canoni da applicare alle concessioni demaniali
ed  alle  utilizzazioni,  comunque denominate, di beni demaniali e di
acque  pubbliche  della Regione, ai sensi dell'Art. 57, comma 1 della
legge regionale 3 luglio 2002, n. 16», nel testo allegato al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia.
      Trieste, 6 novembre 2006
                                ILLY