Art. 4.
                          Fondi di riserva

    1.  L'importo  del  fondo  di  riserva  per  spese obbligatorie e
d'ordine  previsto  dall'Art. 17 della legge regionale 9 maggio 1991,
n.  10,  e'  stabilito  per  l'anno  2007  in euro 6 milioni. Per gli
effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie
e d'ordine quelle indicate nell'annesso elenco n. 1.
    2.  L'importo  del  fondo  di riserva per spese impreviste di cui
all'Art.  18  della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e' stabilito
per  l'anno  2007  in  euro  8  milioni.  Le  spese per le quali puo'
esercitarsi  la  facolta'  di  cui  al  presente  comma,  sono quelle
indicate nell'annesso elenco n. 2.
    3.  L'importo  del  fondo  di  riserva per sopperire ad eventuali
deficienze  del  bilancio  di  cassa  di  cui all'Art. 19 della legge
regionale  9 maggio 1991, n. 10, e' stabilito per l'anno 2007 in euro
3 milioni.