Art. 4. Fondi di riserva 1. L'importo del fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine previsto dall'Art. 17 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, e' stabilito per l'anno 2007 in euro 6 milioni. Per gli effetti di cui al presente comma, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle indicate nell'annesso elenco n. 1. 2. L'importo del fondo di riserva per spese impreviste di cui all'Art. 18 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10 e' stabilito per l'anno 2007 in euro 8 milioni. Le spese per le quali puo' esercitarsi la facolta' di cui al presente comma, sono quelle indicate nell'annesso elenco n. 2. 3. L'importo del fondo di riserva per sopperire ad eventuali deficienze del bilancio di cassa di cui all'Art. 19 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, e' stabilito per l'anno 2007 in euro 3 milioni.