Art. 2. Reviviscenza della lettera b), del comma 2, dell'Art. 20 della legge regionale n. 88/1998 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, vige nuovamente la lettera b), comma 2, dell'Art. 20 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), nel seguente testo: «b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero dei materiali di cui alla lettera a);».