Art. 2.
Reviviscenza  della lettera b), del comma 2, dell'Art. 20 della legge
                        regionale n. 88/1998
    1.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore della presente
legge,  vige  nuovamente  la  lettera b), comma 2, dell'Art. 20 della
legge  regionale  1° dicembre  1998,  n.  88  (attribuzione agli enti
locali  e  disciplina  generale  delle  funzioni amministrative e dei
compiti  in  materia  di  urbanistica  e pianificazione territoriale,
protezione  della  natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli
inquinamenti  e  gestione  dei  rifiuti, risorse idriche e difesa del
suolo,  energia  e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilita' e
trasporti  conferite  alla  Regione  dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112), nel seguente testo:
    «b) immersione in casse di colmata, vasche di raccolta o comunque
di  strutture  di contenimento poste in ambito costiero dei materiali
di cui alla lettera a);».