Testo coordinato della legge regionale 31 maggio 2006, n. 28 (Disciplina delle attivita' estetica e di tatuaggio e piercing) Art. 1. Oggetto e definizioni 1. La presente legge disciplina le attivita' di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi. 2. La presente legge disciplina inoltre le attivita' di tatuaggio e piercing. 3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni. 4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attivita' di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'Art. 9. 5. Rientrano fra le attivita' di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalita' sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'Art. 3. 6. La presente legge non si applica alle attivita' di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica. Art. 2. D i v i e t i 1. E' vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attivita' e' riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato. 2. E' vietato l'esercizio dell'attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio. Art. 3. Attrezzature e modalita' di svolgimento delle attivita' di estetica 1. Le attivita' di estetica, che hanno le finalita' di cui all'Art. 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'Art. 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonche' con l'applicazione dei prodotti cosmetici cosi' come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunita' economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39(5). 2. Le attrezzature utilizzabili per le attivita' di cui all'Art. 1, comma 1, con 1'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, nonche' quelle utilizzabili nelle attivita' di cui all'Art. 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento di cui all'Art. 5, comma 1. Art. 4. Attivita' di tatuaggio e piercing 1. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalita' indicate dal regolamento di cui all'Art. 5, comma 1. 2. E' comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici. 3. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'Art. 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione e' particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all'Art. 5, sentito il Consiglio sanitario regionale. 4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalita' indicate nel regolamento di cui all'Art. 5. Art. 5. Funzioni della Regione. Regolamento regionale 1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che disciplina: a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attivita' di cui all'Art. 1; b) le modalita' di utilizzo delle attrezzature; c) le modalita' di espressione del consenso di cui all'Art. 4; d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all'Art. 4, comma 3; e) le modalita' di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all'Art. 10. 5) In effetti, la legge n. 713/1986, dopo la modifica del 2002, ha subito altre tre leggi di modifica. 2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all'Art. 3, comma 2. 3. Con riferimento alle attivita' di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento. Art. 6. Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali 1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale. 2. Il regolamento comunale disciplina: a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attivita' di cui all'Art. 1; b) le modalita' e le procedure, comprensive dei termini, per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attivita'; c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attivita'. Art. 7. Autorizzazione all'esercizio delle attivita' 1. L'esercizio delle attivita' di cui all'Art. 1 e' autorizzato dal comune ove si svolge l'attivita' (sede operativa). 2. Il comune, esperiti gli accertamenti, rilascia l'autorizzazione, con provvedimento comunicato al richiedente nei termini indicati dal regolamento comunale, di cui all'Art. 6. 3. Entro lo stesso termine e' comunicato l'eventuale diniego dell'autorizzazione. Art. 8. Esercizio delle attivita' 1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualita' di titolare le attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane. 2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di societa', anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'Art. 10. 3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all'Art. 10. 4. Alle imprese artigiane esercenti l'attivita' di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attivita', al solo fine della continuita' dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa. 5. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attivita' di estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui all'Art. 6, e che gli addetti allo svolgimento di tale attivita' siano in possesso della qualifica professionale prevista all'Art. 10. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane. 6. L'attivita' di estetica puo' essere svolta anche unitamente all'attivita' di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di societa' previste dall'Art. 3, comma 2, della legge n. 443/1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attivita' devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attivita'. L'attivita' di estetica e' svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'Art. 6. 7. L'attivita' di estetica puo' essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'Art. 6. Art. 9. Piercing del padiglione auricolare 1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all'Art. 4. 2. Per effettuare piercing del padiglione auricolare non e' richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attivita' devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio della medesima. 3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilita' del procedimento. 4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'Art. 5. Art. 10. Percorsi e requisiti formativi 1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing(1), sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65(6), e degli atti attuativi della stessa: 1-bis.(2) Per coloro che esercitano attivita' di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'Art. 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attivita' come lavoratore dipendente. 2. I percorsi formativi per le attivita' di estetica e per l'attivita' di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione. 3. Il regolamento regionale, di cui all'Art. 5, disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di estetista e del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio(3), la durata, le materie di insegnamento e le modalita' dei rispettivi percorsi formativi, l'attivita' lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 ed 82 del regolamento emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, «Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro»). 4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all'Art. 5, prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio(3). 1) Parole soppresse con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 1. 6) In effetti, la legge regionale n. 32/2002, dopo la modifica del 2003, ha subito altre tre leggi di modifica. 2) Comma aggiunto con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 2. 3) Parole cosi' sostituite con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 3. 5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, e' previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale. 5-bis.(4) La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali. 6. Coloro che esercitano attivita' di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attivita' di aggiornamento, cosi' come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all'Art. 5. Art. 11. Vigilanza e controllo 1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unita' sanitaria locale (di seguito denominata azienda U.S.L.) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari. 2. Nel caso di carenze, l'azienda U.S.L. indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale. 3. L'azienda U.S.L. sospende l'attivita' nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune. 4. Il comune sospende l'attivita' qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi. 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale. 6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attivita' in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale. Art. 12. S a n z i o n i 1. Chiunque esercita l'attivita' in assenza della autorizzazione di cui all'Art. 7 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00. 2. Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'Art. 10 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 3.000,00 a Euro 15.000,00. 3. Chiunque esercita l'attivita' senza il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 3.000,00 a Euro 15.000,00. 4. Chiunque nell'esercizio dell'attivita' utilizzi il laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 3.000,00 a Euro 15.000,00 e con la confisca amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione il comune sospende l'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno. 5. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di anni 14, ad esclusione del piercing auricolare, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00 e con la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da sei mesi ad un anno. 6. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di eta' in assenza del consenso di cui all'Art. 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00. 7. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, il comune revoca l'autorizzazione e dispone la cessazione dell'attivita'. 8. Chiunque esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'Art. 4, comma 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 2.000,00 a Euro 10.000,00. 4) Comma aggiunto con legge regionale n. 62/2006, Art. 1, comma 4. 9. Chiunque esercita l'attivita' di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attivita' di una somma da Euro 1.000,00 a Euro 5.000,00. 10. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). Art. 13. Norme transitorie e finali 1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attivita' di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attivita' di estetista» modifiche. Riesame), hanno validita' per l'esercizio di tutte le attivita' di estetica ad eccezione delle attivita' di tatuaggio e piercing. 2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 5 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla legge regionale n. 74/1994 fino alla loro conclusione. 3. Ferma restando l'immediata applicazioni delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2, e 4, comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attivita' di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale, per le parti attuative di quanto disposto all'Art. 5, comma 3, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale. 4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'Art. 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attivita' di tatuaggio ed attivita' di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attivita' trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al comune competente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivita', cui dovra' seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica. A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attivita'. Art. 14. Abrogazioni 1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 5, comma 1, sono abrogate: a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attivita' di estetista); b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 «Disciplina dell'attivita' di estetista» Modifiche. Riesame). 2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle attivita' di estetista). Art. 15. Applicabilita' delle norme 1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'Art. 5, ad esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d'immediata applicazione. Art. 16. Clausola valutativa 1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale rende conto al consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge. 2. La giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi: a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le attivita' di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione; b) numero dei regolamenti comunali adottati.