(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 38 del
                          22 dicembre 2006)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                       IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
       Modifiche all'Art. 15 della legge regionale n. 65/1997

    1.  All'Art.  15  della  legge  regionale  11  agosto 1997, n. 65
(Istituzione dell'ente per la gestione del Parco regionale delle Alpi
Apuane.  Soppressione  del  relativo  consorzio), dopo il comma 1, e'
aggiunto il seguente comma:
    «1-bis. Il piano puo' essere approvato anche per fasi successive,
mediante  il  ricorso  allo  stralcio  della disciplina di una o piu'
parti.  Nel  caso  in  cui  lo  stralcio  interessi  l'aspetto  della
perimetrazione  delle aree contigue interessate da attivita' di cava,
fino  alla  loro  nuova definizione resta in vigore la perimetrazione
delle stesse in essere. Nelle aree contigue di cava interessate dallo
stralcio,  nel  periodo  intercorrente  fra  l'adozione  del  piano e
l'entrata  in  vigore  della  nuova  perimetrazione e del regolamento
contenente   le   relative   disposizioni,  si  applicano  le  misure
transitorie di salvaguardia di cui all'Art. 31, commi 5, 6 e 7.».