Art. 2.
       Modifiche all'Art. 16 della legge regionale n. 65/1997

    1.  Il  comma  1 dell'Art. 16 della legge regionale n. 65/1997 e'
cosi' sostituito:
    «1.   Il  regolamento  del  Parco  e'  adottato  entro  sei  mesi
dall'approvazione  del piano, e approvato dal consiglio direttivo del
Parco  applicando  le  disposizioni  di  cui al titolo II della legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),
previo  parere  obbligatorio della comunita' del Parco e del comitato
scientifico, nonche' previo parere vincolante della giunta regionale.
Nel  caso in cui il piano sia approvato per fasi successive, mediante
il  ricorso  allo  stralcio  della disciplina di una o piu' parti, lo
stralcio  puo'  interessare  il  regolamento  del  Parco  al  fine di
garantire  coerenza  fra i due strumenti. Le modifiche al regolamento
ovvero  gli  eventuali  stralci  seguono  le procedure di adozione ed
approvazione   del  regolamento  stesso.  Il  regolamento  disciplina
l'esercizio  delle attivita' consentite entro il territorio del Parco
in  applicazione  delle disposizioni contenute nell'Art. 11, commi 2,
3,  4  e  5,  della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle
aree  protette),  da  ultimo modificato con legge 9 dicembre 1998, n.
426.».