Art. 3. Norme transitorie 1. In attuazione della presente legge, l'eventuale procedimento di approvazione di stralci successivi del piano per il Parco si conclude entro e non oltre il trecentosessantacinquesimo giorno dall'approvazione del piano medesimo da parte dell'ente Parco. 2. Al fine di garantire organicita' alla disciplina di piano, qualora entro il termine di cui al comma 1, l'eventuale procedimento di approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi poteri di approvazione sono attribuiti alla giunta regionale che li esercita, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), entro i successivi centottanta giorni, acquisito il parere vincolante del Consiglio regionale previsto dall'Art. 15, comma 1, della legge regionale n. 65/1997. La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 18 novembre 2006 MARTINI