Art. 3.
                          Norme transitorie

    1.  In  attuazione della presente legge, l'eventuale procedimento
di  approvazione  di  stralci  successivi  del  piano per il Parco si
conclude  entro  e  non  oltre  il  trecentosessantacinquesimo giorno
dall'approvazione del piano medesimo da parte dell'ente Parco.
    2.  Al  fine  di  garantire organicita' alla disciplina di piano,
qualora  entro il termine di cui al comma 1, l'eventuale procedimento
di  approvazione degli stralci del piano non sia concluso, i relativi
poteri  di  approvazione sono attribuiti alla giunta regionale che li
esercita,  secondo  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  regionale
31 ottobre  2001,  n.  53  (Disciplina  dei commissari nominati dalla
Regione),  entro i successivi centottanta giorni, acquisito il parere
vincolante  del  Consiglio  regionale previsto dall'Art. 15, comma 1,
della legge regionale n. 65/1997.
    La  presente  legge  e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana.
      Firenze, 18 novembre 2006
                               MARTINI