Legge  regionale  n.  4/1999  Art.  8,  comma 33 - legge regionale n.
   4/2005  Art.  42  -  Regolamento  in materia di incentivi concessi
   dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura alle
   imprese  industriali,  artigiane,  commerciali,  turistiche  e del
   settore  dei  servizi,  per iniziative finalizzate al contenimento
   dei  consumi  energetici  nei  processi produttivi ed all'utilizzo
   delle fonti rinnovabili di energia.

                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  le  misure di aiuto, i
criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi previsti al
comma 33  dell'Art.  8  della  legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4
(legge  finanziaria 1999), per realizzare o modificare impianti fissi
o  sistemi  al  fine  di  contribuire  al  contenimento  dei  consumi
energetici  nei  processi produttivi e favorire l'utilizzazione delle
fonti rinnovabili di energia.
    2. Il presente regolamento e' emanato in attuazione dell'Art. 43,
comma 4,  della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il
sostegno  e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia  Giulia.  Adeguamento  alla  sentenza  della  Corte di
giustizia  delle comunita' europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e
al  parere  motivato  della  commissione  delle Comunita' europee del
7 luglio  2004) e della delega di funzioni amministrative alle Camere
di  commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura competenti per
territorio,  di  seguito  denominate  Camere  di  commercio, prevista
dall'Art. 42, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 4/2005.
                               Art. 2.
            Richiamo alla disciplina dell'Unione europea

    1.  Gli  incentivi  sono  concessi in osservanza delle condizioni
prescritte  dal  regolamento  (CE)  n.  69/2001 della commissione del
12 gennaio  2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato
in  Gazzetta  ufficiale  della  Comunita'  europea  serie L n. 10 del
13 gennaio 2001.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  2  del  regolamento  (CE)  n.  69/2001,
l'importo  complessivo degli aiuti «de minimis» accordato ai soggetti
beneficiari non puo' superare i 100.000,00 euro in tre anni.
    3.  Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis»,
il   legale  rappresentante  dell'impresa  interessata  presenta  una
dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta', ai sensi dell'Art.
47  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445  (testo  unico  delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione  amministrativa)  attestante,  in termini
sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali
di  cui  al  comma 2, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della
domanda.
    4.   Per  le  iniziative  finalizzate  all'utilizzo  delle  fonti
rinnovabili  di  energia  si  fa  riferimento  al decreto legislativo
29 dicembre  2003,  n.  387  (attuazione  della  direttiva 2001/77/CE
relativa  alla  promozione  dell'energia  elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita).
    5.  Per le iniziative finalizzate alla cogenerazione di energia e
calore  si  fa  riferimento  alla  direttiva 2004/8/CE del Parlamento
europeo  e  del  consiglio  dell'11 febbraio  2004  pubblicata  nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 21 febbraio 2004, n. L 52.
                               Art. 3.
           Definizione delle fonti energetiche rinnovabili

    1. Ai sensi del decreto legislativo n. 387/2003 sono considerate:
      a) fonti  energetiche  rinnovabili, quelle non fossili: eolica,
solare,   geotermica,   del   moto  ondoso,  maremotrice,  idraulica,
biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
e biogas;
      b) biomasse:  la  parte  biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui  provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali
ed  animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, nonche'
la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
                               Art. 4.
                        Soggetti beneficiari

    1.   Beneficiario   degli   incentivi   previsti   dal   presente
regolamento:
      a) le   imprese   industriali,   anche  di  tipo  consortile  o
cooperativo,  che  hanno sede operativa nel territorio regionale, che
svolgono attivita' estrattiva, di trasformazione o produzione di beni
e delle costruzioni, secondo la classificazione ATECO 2002 sezioni C,
D, E ed F;
      b) le  imprese  artigiane, i consorzi e le societa' consortili,
anche  in  forma  cooperativa,  iscritti  all'albo  provinciale delle
imprese  artigiane di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale
22 aprile 2002, n. 12 (disciplina organica dell'artigianato);
      c) le  imprese  commerciali  con  sede operativa nel territorio
regionale;
      d) le  imprese  turistiche  con  sede  operativa nel territorio
regionale;
      e) le  imprese  del  settore dei servizi con sede operativa nel
territorio regionale.
    2.  Nel  caso  in  cui  i soggetti beneficiari di cui al comma 1,
lettera a)  svolgano attivita' mista e' ammissibile la concessione di
incentivi   per  spese  attinenti  ad  iniziative  connesse  in  modo
esclusivo o prevalente all'esercizio delle attivita' specificate alla
lettera medesima;
      3. Le   microimprese,  piccole  e  medie  imprese,  di  seguito
denominate  PMI, devono rientrare nei parametri dimensionali previsti
dal  regolamento  emanato  con  decreto  del Presidente della Regione
29 dicembre 2005, n. 0463/Pres.
                               Art. 5.
                          Soggetti esclusi

    1.  Il presente regolamento non si applica alle imprese, anche di
tipo consortile o cooperativo, la cui attivita' economica rientri nei
settori  esclusi  dagli  aiuti  «de minimis» ai sensi del regolamento
(CE)  n.  69/2001,  tra  i quali il settore dei trasporti e i settori
elencati  nell'allegato A, connessi alla produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agroalimentari.
                               Art. 6.
                       Iniziative finanziabili

    1.  Sono  finanziabili  le  iniziative destinate a contribuire al
contenimento  dei  consumi  energetici  attraverso  uno  o  piu'  dei
seguenti interventi:
      a) l'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia;
      b) un   migliore  rendimento  di  macchine  e  apparecchiature,
diretto a produrre un risparmio energetico;
      c) la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili;
      d) la cogenerazione di energia e calore.
    2.  Sono  ammissibili  a  contributo le iniziative riguardanti la
realizzazione  o  la  modifica di impianti produttivi fissi o sistemi
con  potenza  installata  fino  a dieci megawatt termici o fino a tre
megawatt elettrici.
    3. Le iniziative realizzate dalle imprese industriali e artigiane
sono   finalizzate   esclusivamente   al   contenimento  dei  consumi
energetici  nel processo produttivo e possono riguardare sia l'intera
linea produttiva sia una parte significativa di essa.
    4.  Per le iniziative di cui al comma 3, la sostituzione totale o
parziale  di  linee  produttive,  nonche'  gli ampliamenti produttivi
degli stabilimenti, devono essere individuate le parti o i componenti
che determinano la realizzazione delle finalita' di cui al comma 1.
    5.  Per le iniziative finalizzate alla cogenerazione di energia e
calore  sono  ammissibili solamente gli interventi negli impianti che
utilizzano  come  combustibile  il  metano  o le fonti rinnovabili di
energia.
    6.  Per le iniziative di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1
si fa riferimento ad una produzione di energia limitata al fabbisogno
di ciascun impianto.
                               Art. 7.
                          Spese ammissibili

    1. Sono ammissibili a contributo le spese concernenti:
      a) l'acquisto  di  impianti o loro parti e le relative spese di
trasporto, montaggio e assemblaggio;
      b) la  realizzazione  di  opere  edili  strettamente connesse e
dimensionate agli impianti;
      c) l'acquisto  di  strumentazioni necessarie al monitoraggio ed
alla valutazione costante dei risultati raggiunti;
      d) la  progettazione,  la  direzione  dei  lavori ed i collaudi
previsti  dalla  normativa  vigente per la parte afferente le opere e
gli  impianti  di  cui alle lettere precedenti nel limite del 15% del
costo complessivo dell'impianto;
      e) l'accertamento    tecnico   di   rispondenza   dell'impianto
all'intervento programmato;
      f) l'acquisizione  di brevetti, know-how, risultati di ricerca,
diritti  di  licenza  strettamente  funzionali alla realizzazione del
programma di investimento;
      g) l'attivita' di certificazione di cui all'Art. 20, comma 8.
    2.  Le  spese  di  cui  al  comma 1 sono ammissibili al netto del
risparmio di spesa previsto per il primo anno di funzionamento.
                               Art. 8.
                        Spese non ammissibili

    1.  Non  sono  ammissibili a contributo, in particolare, le spese
concernenti:
      a) le  parcelle per consulenze legali, le parcelle notarili, le
spese per consulenza tecnica o finanziaria, le spese per contabilita'
o  revisione  contabile,  fatte  salve  le  spese  per l'attivita' di
certificazione di cui all'Art. 20, comma 8;
      b) le  garanzie  bancarie  fornite  da  una  banca  o  da altri
istituti finanziari;
      c) i   contratti  di  leasing:  si  intendono  tutte  le  spese
sostenute tramite leasing;
      d) le scorte;
      e) i beni e/o i materiali usati;
      f) le imposte e tasse;
      g) l'acquisto di materiali di consumo e utensileria;
      h) l'ammortamento di immobili, impianti o attrezzature.
                               Art. 9.
             Criterio di ammissibilita' dell'iniziativa

    1.  Ai  fini dell'ammissibilita' dell'iniziativa, il rapporto tra
energia    primaria    fossile   annua   risparmiata   e   il   costo
dell'investimento   complessivo,   detratto  il  risparmio  di  spesa
previsto per il primo anno, deve essere maggiore di zero.
    2.  L'energia  di  cui  al  comma 1  e'  espressa  in  tonnellata
equivalente  di  petrolio (TEP), dove 1 TEP = 10.000.000 kcal = 41,86
GJ.
    3.   La  scheda  tecnica  dell'intervento,  contenente  anche  la
determinazione  del  criterio  di ammissibilita', e' redatta in forma
asseverata  da  un  tecnico  iscritto all'albo dell'ordine o collegio
professionale competente.
                              Art. 10.
                        Criteri di priorita'

    1.  In  relazione  alle  iniziative  finanziabili, la valutazione
delle  domande e' effettuata dalle Camere di commercio sulla base dei
seguenti criteri di priorita':
      a) iniziativa  finalizzata all'utilizzo di fonti rinnovabili di
energia,   compresa   la   sostituzione   di  idrocarburi  con  altri
combustibili: punti 30;
      b) iniziativa  finalizzata  alla  cogenerazione  di  energia  e
calore: punti 25;
      c) iniziativa  finalizzata al migliore rendimento di macchine e
apparecchiature,  diretto  a  produrre un risparmio energetico: punti
20.
    2.  In  relazione  alle  spese  ammissibili, la valutazione delle
domande  e'  effettuata  dalle  Camere  di  commercio  sulla base dei
seguenti criteri di priorita':
      a) l'acquisto di impianti o loro parti: punti 20;
      b) la  realizzazione  di  opere  edili  strettamente connesse e
dimensionate agli impianti: punti 18;
      c) l'acquisto  di  strumentazioni necessarie al monitoraggio ed
alla valutazione costante dei risultati raggiunti: punti 12;
      d) l'acquisizione  di brevetti, know-how, risultati di ricerca,
diritti  di  licenza  strettamente  funzionali alla realizzazione del
programma di investimento: punti 8;
      e) la  progettazione,  la  direzione  dei  lavori ed i collaudi
previsti  dalla  normativa  vigente per la parte afferente le opere e
gli impianti di cui alle lettere precedenti: punti 5;
      f) spese  di  trasporto, montaggio e assemblaggio connesse alle
spese di cui alla lettera a): punti 1.
    3.  Nel caso di possesso della certificazione ambientale ai sensi
delle  norme  ISO 14000 o EMAS, conseguita per il ramo di attivita' e
lo  stabilimento  relativamente al quale viene presentato il progetto
di investimento: punti 2; tale certificazione deve essere allegata in
copia alla domanda di contributo.
    4.  Al  punteggio  ricavato  sulla  base dei criteri previsti dai
commi 1,  2  e 3 viene sommato il valore ottenuto dal rapporto di cui
all'Art. 9 ottenendo in tal modo il punteggio totale finale.
                              Art. 11.
                      Intensita' dell'incentivo

    1.   In   osservanza   delle  disposizioni  di  cui  all'Art.  2,
l'intensita'  massima  dell'incentivo  e' pari all'80 per cento della
spesa  ammissibile  per  le  PMI  ed  al  50  per  cento  della spesa
ammissibile per le grandi imprese.
    2.   L'intensita'   degli   incentivi  connessi  alle  specifiche
tipologie  di iniziative finanziabili e di spese ammissibili comprese
nel  progetto  viene  fissata  in misura proporzionale all'intensita'
massima  prevista al comma 1, in relazione al punteggio totale finale
attribuito al singolo progetto in base ai criteri di priorita' di cui
all'Art.  10 e secondo le percentuali di seguito indicate a fianco di
ciascuna fascia di punteggio totale finale ottenuto:
      a) punteggio  totale  finale  fino  a  40:  40% dell'intensita'
massima dell'incentivo;
      b) punteggio  totale  finale  da  41  a 50: 50% dell'intensita'
massima dell'incentivo;
      c) punteggio  totale  finale  da  51  a 60: 60% dell'intensita'
massima dell'incentivo;
      d) punteggio  totale  finale  da  61  a 70: 70% dell'intensita'
massima dell'incentivo;
      e) punteggio  totale  finale  da  71  a 80: 80% dell'intensita'
massima dell'incentivo;
      f) punteggio  totale  finale  da  81  a 90: 90% dell'intensita'
massima dell'incentivo;
      g) punteggio totale finale superiore a 90: 100% dell'intensita'
massima dell'incentivo.
                              Art. 12.
           Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

    1.  In  attuazione  di  quanto  disposto dall'Art. 73 della legge
regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro,
la   concessione  di  incentivi  alle  imprese  e'  subordinata  alla
presentazione   di   una   dichiarazione   sostituiva   dell'atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'Art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto
alla  presentazione  della  domanda,  resa  dal legale rappresentante
dell'impresa  ed  attestante  il  rispetto delle normative vigenti in
tema di sicurezza sul lavoro.
                              Art. 13.
                     Presentazione delle domande

    1.  Le  domande  per accedere agli incentivi sono presentate alle
Camere di commercio.
    2.   Le  domande  per  accedere  agli  incentivi  possono  essere
integrate   o   modificate  entro  il  termine  previsto  nella  nota
informativa di cui all'Art. 16, comma 2.
                              Art. 14.
                        Avvio dell'iniziativa

    1.  Gli  interessati  presentano  le  domande  per  accedere agli
incentivi  prima  dell'avvio dell'iniziativa cui si riferiscono, pena
l'inammissibilita'   a   contributo.  Per  avvio  dell'iniziativa  si
intende:
      a) nel  caso  di  acquisto  di beni mobili, la data di consegna
degli  stessi specificata nell'ordine di acquisto o in documentazione
equipollente  ovvero,  ove  tale  specificazione  non  risulti  dalla
predetta documentazione, la data della prima fattura;
      b) nel  caso  di  interventi  aventi  rilevanza  urbanistica  o
edilizia  di  cui alla legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (norme
regionali  in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica),
la  data  di  inizio  dei lavori specificata nella denuncia di inizio
attivita'  o nella comunicazione di inizio lavori ovvero, nel caso di
lavori che non necessitino di atti autorizzativi, la data della prima
fattura.
      c) la  data  di inizio della fornitura del servizio all'impresa
(spese  per  l'acquisizione  di  brevetti, etc.) come specificata nel
preventivo  o in documentazione equipollente; ove tale specificazione
non  risulti  dalla  predetta  documentazione,  la  data  della prima
fattura.
                              Art. 15.
                          Schema di domanda

    1. Le domande per accedere agli incentivi sono redatte secondo lo
schema   approvato  con  decreto  del  direttore  centrale  attivita'
produttive,  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione e
disponibile  sul  sito internet della Regione autonoma Friuli-Venezia
Giulia  all'indirizzo www.regione.fvg.it/industria/industria.htm e su
quello delle Camere di commercio.
    2.  Le  domande  per accedere agli incentivi sono corredate della
documentazione indicata nello schema di cui al comma 1.
                              Art. 16.
                    Informazioni sul procedimento

    1.   Il   responsabile  del  procedimento  comunica  al  soggetto
richiedente l'incentivo:
      a) l'ufficio  competente  presso  il  quale  si  puo'  prendere
visione degli atti o trarne copia;
      b) l'oggetto del procedimento;
      c) il   responsabile   del   procedimento  ed  il  responsabile
dell'istruttoria;
      d) il titolare ed il responsabile del trattamento dei dati;
      e) il  termine entro il quale modificare o integrare la domanda
per accedere all'incentivo;
      f) i   termini   per  la  concessione  dell'incentivo,  per  la
conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione,
per  l'erogazione  dell'incentivo  nonche'  il  termine  relativo  al
controllo  preventivo  di ragioneria sui provvedimenti di concessione
ed erogazione;
      g) gli obblighi del beneficiario;
      h) i  casi  di  annullamento  o  revoca dell'incentivo previsti
dall'Art. 22.
    2.  Ai  fini della comunicazione dei dati previsti al comma 1, il
responsabile  del procedimento predispone apposita nota informativa e
la  rende  disponibile  in  allegato allo schema di domanda, nel sito
Internet  della  Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia all'indirizzo
www.regione.fvg.it/industria/industria.htm  e  su quello delle Camere
di  commercio.  Nella  domanda per accedere all'incentivo il soggetto
interessato  dichiara  di aver preso visione del contenuto della nota
informativa.
                              Art. 17.
                        I s t r u t t o r i a

    1.  Il  responsabile  dell'istruttoria verifica la sussistenza di
tutti  i  presupposti  di  fatto e di diritto previsti per la singola
tipologia  di  intervento  effettuando, ove necessario, gli opportuni
accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo documentazione
integrativa.
    2.  Per  l'istruttoria  delle  domande  di  incentivo  e  per  le
variazioni    di    progetto    intervenute   dopo   la   concessione
dell'incentivo,   ai  sensi  dell'Art.  19,  comma 2,  le  Camere  di
commercio possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.
    3.  Ove  la  domanda  sia  ritenuta  irregolare  o incompleta, il
responsabile  del  procedimento  ne da' comunicazione all'interessato
indicandone  le  cause  ed assegnando un termine di trenta giorni per
provvedere  alla  regolarizzazione  o  integrazione. E' consentita la
richiesta  di  proroga  del  termine  a condizione che sia motivata e
presentata prima della scadenza dello stesso.
    4.  Il  procedimento  e'  archiviato d'ufficio qualora il termine
assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra
inutilmente.
    5.  Il  responsabile del procedimento comunica tempestivamente al
richiedente l'archiviazione d'ufficio.
                              Art. 18.
                     Concessione degli incentivi

    Gli  incentivi  sono  concessi  tramite procedimento valutativo a
sportello   secondo   l'ordine  cronologico  di  presentazione  delle
domande,  ai  sensi  dei  commi 4,  5  e  6  dell'Art. 36 della legge
regionale  20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso).  L'ordine
cronologico di presentazione delle domande e' determinato:
        a) dal  timbro datano apposto dalla struttura competente, nel
caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria;
      b) dalla  data  di  spedizione,  nel caso di spedizione tramite
lettera raccomandata o tramite mezzi telematici.
    2.  Gli incentivi sono concessi dalle Camere di commercio, previo
esame  da  parte  dei  propri organi di valutazione tecnica, entro il
termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda,
tenuto contro delle direttive emanate dalla giunta regionale ai sensi
dell'Art.  43,  comma 2,  della  legge  regionale  n. 4/2005 ed avuto
riguardo ai limiti di disponibilita' del fondo per gli incentivi alle
imprese, previsto dall'Art. 44 della legge medesima.
    3.  Le  domande  ammissibili  che non possono essere totalmente o
parzialmente  finanziate  a  causa  dell'insufficiente disponibilita'
finanziaria,  possono  essere  accolte  con  i  fondi  stanziati  nel
bilancio successivo.
    4.  Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti
beneficiari  la concessione dell'incentivo, il termine e le modalita'
per   la  rendicontazione,  i  casi  di  annullamento  o  revoca  del
provvedimento  di  concessione  ed  il  nominativo  del  responsabile
dell'istruttoria.
    5. La concessione degli incentivi e' subordinata all'accertamento
dell'insussistenza di cause ostative secondo la normativa antimafia.
    6.  Non  e'  ammissibile  la concessione di incentivi a fronte di
rapporti  giuridici  instaurati,  a  qualunque  titolo, tra societa',
persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti
e  affini  sino  al  secondo  grado,  fatto salvo quanto previsto dal
comma 31  dell'Art. 12 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25
(assestamento  del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001
ai sensi dell'Art. 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10).
    7.  Le  Camere  di  commercio,  prima  della formale adozione del
provvedimento  negativo,  comunicano  tempestivamente  agli istanti i
motivi   che   ostano   all'accoglimento   della   domanda.   Trovano
applicazione  le  disposizioni  previste dall'Art. 10-bis della legge
7 agosto  1990,  n.  241  (nuove  norme  in  materia  di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
    8. Le Camere di commercio comunicano tempestivamente agli istanti
la  non  concedibilita'  dell'incentivo nei casi di esaurimento delle
risorse finanziarie.
                              Art. 19.
                  Variazioni di progetto e di spesa

    1. Fatto salvo il rispetto del termine massimo per la conclusione
dell'iniziativa    e    per    la    presentazione   della   relativa
rendicontazione, i beneficiari degli incentivi, prima di procedere ad
eventuali  variazioni  nei  contenuti e nelle modalita' di esecuzione
delle   iniziative   ammesse   a  contributo,  chiedono  la  relativa
autorizzazione  alle  Camere  di  commercio,  entro i limiti di spesa
ammessa.
    2. Le variazioni di progetto, intervenute dopo la concessione del
contributo, sono ammesse laddove non vengono modificati gli obiettivi
finali,   ovvero   questi   ultimi   risultino  essere  ulteriormente
migliorati  e si provvede all'eventuale conferma del contributo senza
riconoscimento delle eventuali maggiori spese.
    3.  Eventuali  variazioni  in  diminuzione  del costo complessivo
sostenuto  rispetto  alla  spesa  ammessa  comportano  la conseguente
riduzione  del  contributo  in  relazione  al  nuovo punteggio totale
finale attribuibile ai sensi dell'Art. 11.
                              Art. 20.
                     Rendicontazione delle spese

    1.  I  soggetti  beneficiari  presentano  idonea  documentazione,
secondo  i  termini  e  le  modalita' indicati nella comunicazione di
concessione.
    2.  La  documentazione giustificativa delle spese sostenute ed il
pagamento delle medesime, ivi compresi gli anticipi, devono essere di
data successiva a quella di presentazione della domanda.
    3. Le spese ammissibili si intendono al netto di imposte.
    4. Il termine massimo per la conclusione dell'iniziativa e per la
presentazione  della  relativa  rendicontazione  e' di diciotto mesi,
decorrenti   dalla   data  di  ricevimento  della  comunicazione  del
provvedimento  di  concessione.  E'  consentita per una sola volta la
richiesta  di  proroga  del termine, per una durata massima di dodici
mesi,  ed  a  condizione  che  sia  motivata e presentata prima della
scadenza dello stesso.
    5.  Ove  la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta,
il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato
indicandone  le  cause  ed assegnando un termine di trenta giorni per
provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. E' consentita la
richiesta  di  proroga  del  termine  a condizione che sia motivata e
presentata prima della scadenza dello stesso.
    6.  Gli incentivi per gli interventi aventi rilevanza urbanistica
o  edilizia di cui al titolo VI della legge regionale n. 52/1991 sono
erogati a seguito della presentazione della seguente documentazione:
      a) nel  caso  di lavori soggetti a concessione o autorizzazione
edilizia,   copia   della   dichiarazione   trasmessa   al  comune  e
sottoscritta  dal  direttore  dei  lavori  che  certifichi,  sotto la
propria  responsabilita', la conformita' dei lavori eseguiti rispetto
al  progetto  approvato,  ai sensi dell'Art. 86, comma 1, della legge
regionale n. 52/1991;
      b) nel  caso di lavori soggetti a denuncia di inizio attivita',
copia  del  certificato  di  collaudo  finale  emesso dal progettista
abilitato   e   trasmesso  al  comune,  che  attesti  la  conformita'
dell'opera  al  progetto  presentato, ai sensi dell'Art. 80, comma 4,
della legge regionale n. 52/1991.
    7. In deroga al comma 2 sono ammissibili le spese sostenute prima
della  presentazione  della  domanda, in relazione agli interventi di
cui   al  comma 6,  per  la  progettazione  e  le  altre  prestazioni
professionali richieste dal tipo di intervento.
    8.  I  soggetti  beneficiari  possono avvalersi dell'attivita' di
certificazione  secondo  le  modalita'  di  cui all'Art. 41-bis della
legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 21.
                      Erogazione dei contributi

    1.   I  contributi  vengono  erogati  in  un'unica  soluzione  su
presentazione della documentazione indicata all'Art. 20.
    2.  Gli incentivi sono erogati entro il termine di novanta giorni
dalla  data  di ricevimento della rendicontazione, tenuto conto delle
direttive  emanate  dalla  giunta  regionale  ai  sensi dell'Art. 43,
comma 2,  della legge regionale n. 4/2005 ed avuto riguardo ai limiti
di  disponibilita'  del fondo per gli incentivi alle imprese previsto
dall'Art. 44 della legge medesima.
    3.  Qualora  il  progetto  sia  suddiviso  in  lotti  funzionali,
l'erogazione  del  contributo  puo'  avvenire,  su espressa richiesta
dell'impresa   beneficiaria,   ad   ultimazione   dei  singoli  lotti
funzionali,  a  fronte  della  documentazione  indicata all'Art. 20 e
relativa ai singoli lotti.
    4.  Gli  incentivi possono essere erogati in via anticipata nella
misura  massima  del  50  per  cento  dell'importo  concesso,  previa
presentazione   di  apposita  fideiussione  bancaria  o  assicurativa
d'importo  pari  alla  somma  da  erogare, maggiorata degli interessi
legali,  ai  sensi  dell'Art.  39,  comma 2, della legge regionale n.
7/2000.  Per  le  modalita'  di  presentazione  della fideiussione si
applica  l'Art.  4  della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (norme
generali e di coordinamento in materia di garanzie).
    5.  La  richiesta  di  erogazione in via anticipata e' presentata
alla Camera di commercio entro sessanta giorni, decorrenti dalla data
di ricevimento della comunicazione del provvedimento di concessione.
                              Art. 22.
       Annullamento e revoca del provvedimento di concessione

    1.  Il  provvedimento  di concessione dell'incentivo e' annullato
qualora  sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimita'
o  di  merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al
principio della buona fede.
    2.  Il  provvedimento di concessione dell'incentivo e' revocato a
seguito  della  decadenza  dal  diritto all'incentivo derivante dalla
rinuncia del beneficiario, ovvero qualora:
        a) la   documentazione   giustificativa   delle  spese  o  il
pagamento  delle  medesime  siano  di  data  anteriore  a  quella  di
presentazione  della  domanda, ad eccezione di quelle di cui all'Art.
20, comma 7;
      b) la  rendicontazione  delle  spese  sia  presentata  oltre il
termine   previsto  per  la  conclusione  dell'iniziativa  e  per  la
presentazione   della  relativa  rendicontazione  ovvero  il  termine
assegnato  per  provvedere alla regolarizzazione o integrazione della
rendicontazione decorra inutilmente;
      c) sia   accertata  la  non  veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o della dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta';
      d) sia   accertata   l'assenza  della  conformita'  dei  lavori
eseguiti rispetto al progetto, ai sensi dell'Art. 20, comma 6;
      e) sia accertata la difformita' tra l'iniziativa effettivamente
realizzata  e  quella  oggetto  del  provvedimento di concessione, in
assenza dell'autorizzazione prevista dall'Art. 19, comma 1.
    3.  Le Camere di commercio comunicano tempestivamente ai soggetti
interessati   l'annullamento   o   la  revoca  del  provvedimento  di
concessione.  Gli  incentivi  sono  restituiti  secondo  le modalita'
previste dall'Art. 49 della legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 23.
             Termini per la conclusione del procedimento

    1. Il responsabile del procedimento, mediante la nota informativa
prevista  all'Art.  16,  comma 2,  comunica al soggetto interessato i
termini massimi:
      a) per la concessione dell'incentivo;
      b) per  la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della
rendicontazione;
      c) per l'erogazione dell'incentivo.
    2.  Il  termine  per  la concessione dell'incentivo e' sospeso in
pendenza  dei  termini  assegnati per l'integrazione dell'istruttoria
nel  caso  in cui la relativa domanda risulti irregolare o incompleta
ovvero in pendenza dei termini assegnati per presentare osservazioni,
nel caso di preavviso di provvedimento negativo da parte delle Camere
di commercio.
    3.  Il  termine  per  l'erogazione  dell'incentivo  e' sospeso in
pendenza    dei    termini   assegnati   per   l'integrazione   della
rendicontazione  nel  caso  in  cui  la  stessa  risulti irregolare o
incompleta.
    4.  I  termini  per  la concessione e l'erogazione dell'incentivo
sono  sospesi  nei casi previsti dall'Art. 7 della legge regionale n.
7/2000.
    5.  Il termine relativo al controllo preventivo di ragioneria sui
provvedimenti  di  concessione ed erogazione non e' computato ai fini
del decorso dei termini per l'adozione degli atti medesimi.
    6.  Per  i  procedimenti  di  modifica,  revoca o annullamento di
provvedimenti  gia'  emanati si applica il termine di novanta giorni,
decorrenti  dalla  data in cui il responsabile del procedimento abbia
notizia  del  fatto  dal  quale sorge l'obbligo di provvedere, ovvero
dalla data di ricevimento della richiesta.
                              Art. 24.
                       Vincolo di destinazione

    1.  I  soggetti  beneficiari  dei  contributi  hanno l'obbligo di
mantenere  la  destinazione  dei  beni  oggetto  di contributo per la
durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento
di erogazione.
    2.  I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alle Camere
di   commercio   entro   il   28 febbraio   di  ogni  anno,  apposita
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le
modalita'  previste  dall'Art.  45  della  legge regionale n. 7/2000,
attestante  il  mantenimento  del vincolo di destinazione. In caso di
inosservanza  le Camere di commercio possono procedere ad ispezioni e
controlli.
                              Art. 25.
                      Obblighi dei beneficiari

    1.  I  beneficiari  degli  incentivi sono tenuti a rispettare gli
obblighi  stabiliti in via generale dalla legge regionale n. 7/2000 e
quelli specifici previsti dal presente regolamento.
    2.   Gli  obblighi  dei  beneficiari  sono  indicati  nella  nota
informativa di cui all'Art. 16, comma 2.
                              Art. 26.
                        Ispezioni e controlli

    1.  Ai  sensi  dell'Art.  44  della  legge regionale n. 7/2000 le
Camere   di   commercio  effettuano  presso  i  soggetti  beneficiari
ispezioni  e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi
concessi.
    2.  Le  Camere  di  commercio  hanno  facolta'  di  richiedere ai
soggetti   beneficiari,   in   qualunque  momento,  l'esibizione  dei
documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi.
                              Art. 27.
                             R i n v i o

    1.  Per  tutto  quanto  non  previsto dal presente regolamento si
rinvia alle norme di cui alla legge regionale n. 7/2000.
                              Art. 28.
                           Rinvio dinamico

    1.  Ai sensi dell'Art. 38-bis della legge regionale n. 7/2000, il
rinvio  a  leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente
regolamento  si  intende  effettuato  al  testo vigente dei medesimi,
comprensivo   delle   modificazioni   ed   integrazioni   intervenute
successivamente alla loro emanazione.
                              Art. 29.
                     Norme transitorie e finali

    1. I procedimenti in corso al 31 dicembre 2005 sono di competenza
della Regione; ad essi si applica la disciplina prevista dal presente
regolamento.
                              Art. 30.
                        A b r o g a z i o n i

    1.  E' abrogato il regolamento emanato con decreto del presidente
della giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0303/Pres.
                              Art. 31.
                          Entrata in vigore

    1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.
                     Visto, il Presidente: Illy

    (Omissis).